13 Ottobre 2020

Art-bonus: non ammissibili le erogazioni liberali alla fondazione con scopi ampi

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

Possono beneficiare del c.d. Art-bonus le erogazioni liberali ricevute in qualità di soggetto affidatario di un bene culturale pubblico e destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione del bene oggetto di tali interventi.

Al contrario, non possono godere di tale beneficio le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione con scopi ampi e finalizzate a un generico sostegno della stessa.

Sono questi i chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 464, pubblicato ieri, 12 ottobre.

Nella specie, l’istanza di interpello veniva presentata da una Fondazione, istituita come ente di diritto pubblico e poi trasformata in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ma mantenendo sempre le caratteristiche di organismo pubblico, come emergente dall’inserimento nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche.

A tale Fondazione, che ha come fondatori la regione, la provincia, il comune e altri enti pubblici, è stato concesso in uso un immobile storico di eccezionale valore artistico, utilizzato quale sede propria e del relativo Museo, di cui formano parte integrante la biblioteca e la fototeca; vi sono poi aree ad esclusivo uso governativo. Essa, inoltre, persegue lo scopo di potenziare i propri strumenti scientifici e informativi, nonché di curare la costituzione e la gestione del Museo.

In considerazione della natura dell’immobile concesso in uso e delle finalità culturali perseguite, la Fondazione intendeva verificare se gli interventi di restauro e manutenzione del medesimo immobile, nonché il sostegno dell’attività istituzionale dalla stessa svolta, potessero essere ricompresi fra le operazioni finanziabili con erogazioni liberali agevolate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014 (c.d. Art-bonus).

Sul punto, si rammenta che l’articolo 1, comma 1, D.L. 83/2014 prevede un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo».

L’Agenzia delle entrate, dopo aver precisato quali sono gli scopi delle erogazioni liberali in denaro che legittimano il credito d’imposta in parola (cfr. circolare AdE 24/E/2014) e i criteri di soddisfacimento del requisito dell’appartenenza pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura (cfr. risoluzione AdE 136/E/2017), ha osservato che «in presenza di una o più caratteristiche, si è ritenuto che gli istituti ed i luoghi della cultura di appartenenza pubblica aventi personalità giuridica di diritto privato – ad esempio, perché costituiti in forma di fondazione – abbiano in realtà natura sostanzialmente pubblicistica e possano perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano del credito di imposta in esame».

Ciò detto, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto di dover acquisire il parere dal competente Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).

Ebbene, il MiBACT ha chiarito che l’immobile storico di eccezionale valore artistico, concesso in uso alla Fondazione istante quale sede propria e del relativo Museo, di cui formano parte integrante la biblioteca e la fototeca, possiede le caratteristiche tipiche di quello che può essere definito “bene culturale pubblico”, in quanto tale suscettibile di ricevere erogazioni liberali, destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione del bene oggetto di tali interventi, ammesse all’agevolazione fiscale dell’Art-bonus.

Per quanto concerne invece le erogazioni liberali a sostegno dell’attività istituzionale svolta dalla Fondazione istante, si è premesso che il requisito dell’appartenenza pubblica, da interpretarsi in chiave sostanziale (risoluzione AdE 136/E/2017), è collegato alla nozione di “istituti e luoghi della cultura” di cui all’articolo 101 D.Lgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

In considerazione di ciò, quest’ultima condizione, se è certamente ravvisabile per il Museo, la biblioteca e la fototeca, non sussiste per la Fondazione in quanto tale, poiché essa presenta un’ampiezza di scopi tale da non consentire una piena identificazione dell’ente nella nozione di istituto o luogo della cultura.

In definitiva, quindi, si è affermato che sono ammissibili al beneficio dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione e destinate a realizzare interventi di restauro, protezione e manutenzione dell’immobile storico che possiede le caratteristiche tipiche del bene culturale pubblico. Al contrario, non possono beneficiare dell’Art-bonus le erogazioni liberali ricevute dalla Fondazione con scopi ampi e finalizzate a un generico sostegno della stessa.