19 Ottobre 2019

Applicazione Isa per le sole attività agricole con reddito d’impresa

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Il contribuente esercente attività agricola è tenuto alla compilazione degli Isa in relazione ai redditi d’impresa prodotti, escludendo al momento della compilazione i ricavi pertinenti all’attività che produce reddito fondiario: questo è il chiarimento fornito dall’Amministrazione Finanziaria attraverso la risposta all’istanza di interpello n. 418 pubblicata ieri, 18 ottobre 2019.

Quindi, lo svolgimento di una attività tassata ai sensi dell’articolo 32 Tuir non permette di esonerare integralmente il soggetto dalla compilazione e applicazione degli Isa, in quanto l’esonero riguarda solo i ricavi assoggettati a tassazione con criteri forfettari.

Isa e attività agricole

Con l’introduzione degli Isa, sono stati previsti due modelli (su 175 totali) dedicati all’attività agricola.

L’articolo 9-bis D.L. 50/2017 ha previsto l’istituzione degli Isa con esclusivo riferimento ad attività economiche esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, ossia per quei soggetti che dichiarano redditi d’impresa (cfr. articolo 55 Tuir) o redditi che derivano dall’esercizio di arti e professioni (cfr. articolo 53 Tuir).

Sul punto, la circolare 17/E/2019 è intervenuta per precisare che, nel caso di soggetti che svolgono in modo esclusivo attività agricola, optando per la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32 Tuir, si innesca la causa di esclusione dalla applicazione degli Isa relativa alla “determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfetari”.

Come già chiarito nella circolare 20/E/2019, se il contribuente svolge diverse attività, per alcune delle quali dichiara reddito d’impresa e per altre redditi appartenenti a categorie reddituali non interessate all’applicazione degli Isa, lo stesso sarà tenuto all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in relazione alle sole attività per le quali è dichiarato reddito d’impresa.

In relazione all’applicazione dei benefici premiali, in quest’ultimo documento l’Agenzia ha affermato come non tutti i benefici premiali sono applicabili all’intera posizione del contribuente: la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, nonché l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39 comma 1, lett. d), operano con riferimento alla sola attività soggetta agli Isa.

L’innalzamento della soglia per l’apposizione del visto e l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito sono invece applicabili all’intera posizione del contribuente.

 

Il caso

La situazione che ha portato alla risposta ad interpello in commento riguarda un contribuente che svolge due attività nel comparto agricolo: per una di queste (attività A) il reddito viene determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 32 Tuir e indicato, quindi, nel quadro RA e RD del modello Redditi; per l’altra attività (attività B) il reddito viene determinato ai sensi dell’articolo 55 Tuir e indicato nel quadro RG.

L’interpellante chiede se, in presenza di tipologie di reddito tra loro diverse, rientranti tuttavia nel medesimo Isa, si possa ricadere in una delle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; in particolare, secondo l’istante, la situazione rientrerebbe nella causa di esclusione prevista per i contribuenti “con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa”.

L’Agenzia osserva come l’articolo 9-bis D.L. 50/2017, quando dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono istituiti per gli esercenti “attività di impresa, arti o professioni“, si riferisca ai soli soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 Tuir, ovvero redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui al precedente articolo 53.

Pertanto, in linea con i precedenti di prassi (in particolare la circolare 17/E/2019 e la circolare 20/E/2019) l’attività A, il cui reddito è riconducibile a quello agrario (determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 32 Tuir) non rientra nel campo di applicazione Isa, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Al contrario, l’unica attività rilevante è la B, il cui reddito è determinato ai sensi dell’articolo 55 Tuir (reddito d’impresa), in relazione all’effettivo esercizio della quale troverà applicazione il previsto Isa.

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