3 Febbraio 2022

Apertura di borse in sede di accesso: le conclusioni delle Sezioni Unite

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’attesa sentenza n. 3182, pubblicata ieri, 2 febbraio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla controversa rilevanza del consenso ai fini della legittimità dell’apertura di borse rivenute in sede di accesso.

Una società impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate a seguito degli elementi raccolti nel corso di una verifica svolta nei locali della società, più precisamente rinvenuti all’interno di una valigetta dell’amministratore.

Il ricorso, giunto in Cassazione, veniva rimesso alle Sezioni Unite, per approfondire se, in caso di apertura della valigetta reperita in sede di accesso, la mancanza dell’autorizzazione di cui all’articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972 possa essere superata dal consenso prestato dal titolare del diritto.

Giova innanzitutto ricordare che, ai sensi del richiamato articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972 è in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale”.

Nel caso in esame, tuttavia, l’amministratore delegato aveva messo a disposizione dei verificatori il contenuto della valigetta a seguito di semplice richiesta di questi ultimi; tali documenti venivano quindi utilizzati dagli Uffici per rideterminare i valori delle rimanenze di magazzino.

Le Sezioni Unite, alla luce di quanto prospettato, hanno individuato quindi i parametri costituzionali di riferimento negli articoli 13 e 14 Cost.: se la borsa fosse stata rinvenuta “addosso” alla persona, avrebbe assunto rilievo l’articolo 13 Cost., sull’inviolabilità della libertà personale, mentre, se, come nel caso di specie, la borsa viene rinvenuta all’interno dei locali, la norma di riferimento è l’articolo 14 Cost., sull’inviolabilità del domicilio, il cui comma 3 espressamente prevede quanto segue: “gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”.

Tenuto conto di quanto esposto, e in virtù della formulazione dell’articolo 52, comma 3, D.P.R. 633/1972, le Sezioni Unite hanno quindi qualificato l’autorizzazione del procuratore della Repubblica necessaria solo nei casi di apertura coattiva e non anche nei casi in cui il contribuente abbia prestato il suo libero consenso (non coartato o forzato, perché, ad esempio, indotto con la minaccia di conseguenze sfavorevoli).

Ai fini della valida espressione del consenso all’apertura della borsa, non è inoltre necessario che il contribuente sia stato informato della sussistenza di una previsione di legge che, in caso di sua opposizione, consente l’apertura coattiva solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.