19 Aprile 2019

Anticipi su forniture: la gestione ai fini Iva e contabile

di Clara PolletSimone Dimitri
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Nel caso in cui siano pagati oppure si ricevano acconti di natura commerciale, occorre tenere in considerazione gli obblighi ai fini Iva e la giusta esposizione in bilancio a seconda della tipologia di operazione.

Il versamento di un acconto, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo pattuito, assume in linea generale rilevanza ai fini Iva con il conseguente obbligo, per il cedente o prestatore, di emettere la relativa fattura (risoluzione 197/E/2007).

Ai fini Iva il ricevimento di una somma di denaro a titolo di anticipo su fornitura determina effettuazione dell’operazione, in base all’articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972, con il conseguente obbligo di emissione della fattura limitatamente all’importo corrisposto. Quando il pagamento non viene effettuato in contanti (es. assegni bancari, RIBA, RID, bonifico bancario), il cedente o prestatore farà riferimento ai propri conti dai quali risulti l’accreditamento del corrispettivo per individuare il momento del pagamento (circolare 32/E/2013).

Con riferimento alla fatturazione elettronica si fa presente che nel file xml è sempre necessario compilare il campo “Tipo documento” che, in caso di acconto corrisponde a TD02 Acconto / Anticipo su fattura.

Nel corso di un incontro con l’Agenzia delle entrate, tenutosi il 23 gennaio 2019 con la stampa specializzata, è stato precisato che non ci sono differenze sostanziali nell’utilizzo delle codifiche TD01 “Fattura” e TD06 “Parcella” (e, analogamente, tra TD02 “Acconto/Anticipo su fattura” e TD03 “Acconto/Anticipo su parcella”), in quanto fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili alla più generica voce “Fattura”, ai sensi dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972. In generale, una descrizione più precisa rende migliore la qualità dell’informazione e dei servizi.

La gestione degli acconti assume rilevanza anche con riferimento alle cessioni ad esportatori abituali; si pensi, ad esempio, all’incasso di un acconto in presenza di dichiarazione d’intento nel 2018 con fatturazione del saldo nel 2019, in assenza della stessa. La fattura di acconto viene emessa come non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972 (parte dell’operazione effettuata nel 2018) mentre la fattura a saldo con Iva.

L’effettuazione dell’operazione al momento del pagamento è ancora confermata nel caso di variazione dell’aliquota Iva (circolare 32/E/2013 e 45/E/2011); le operazioni effettuate dopo la variazione dell’aliquota Iva richiedono l’applicazione della nuova percentuale rimanendo fermi, invece, eventuali acconti effettuati in precedenza.

Il pagamento dell’acconto commerciale determina l’effettuazione dell’operazione con obbligo di emissione della fattura anche per gli acconti ricevuti su esportazioni (cessioni extracomunitarie); al momento della spedizione dovrà essere emessa una seconda fattura indicante il valore della merce e i dati della fattura di acconto anche nel caso di acconto pari al 100% (risoluzione 125/E/1998).

L’unica eccezione riguarda gli acconti sulle cessioni intracomunitarie di beni. Dal 2013 il pagamento anticipato ricevuto da un cliente comunitario per cessione di beni non determina effettuazione dell’operazione. Ciò non toglie che la fattura possa comunque essere emessa, come prevede l’articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993, secondo il quale “se prima del trasferimento del bene al cessionario viene emessa fattura dal cedente, l’operazione si considera effettuata nei limiti dell’importo fatturato” (circolare 12/E/2013, paragrafo 7.2).

L’obbligo di fatturazione viene meno nel caso di versamento di una somma a titolo di cauzione (caparra confirmatoria) anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale; tale somma non rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni in quanto assolve una funzione risarcitoria. La stessa non è, quindi, soggetta a Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 633/1972.

Ai fini contabili gli acconti ricevuti dai clienti non si trasformano in ricavi fino a quando non viene perfezionata l’operazione (ultimazione della prestazione di servizio o consegna o spedizione dei beni).

In bilancio le somme ricevute devono essere indicate nello Stato Patrimoniale tra i Debiti (D). In particolare, la voce D6 Acconti del Passivo dello Stato Patrimoniale accoglie “i debiti per anticipi ricevuti dai clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate; inoltre accoglie i debiti per acconti con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.” (Oic 19 – par. 29)

Per converso gli acconti pagati ai fornitori di beni e servizi, prima del perfezionamento dell’operazione, sono rilevati nella parte attiva dello Stato Patrimoniale:

  1. se riferiti a beni, come acconti tra le immobilizzazioni immateriali o materiali rispettivamente nelle voci BI6 “immobilizzazioni in corso e acconti” e BII5 “immobilizzazioni in corso e acconti” ovvero tra le rimanenze nella voce CI5 “acconti”;
  2. se riferiti a servizi, come acconti tra i crediti, alla voce CII5-quater “verso altri”.
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