3 Marzo 2014

Ancora una proroga ! È la volta della rottamazione dei ruoli che va al 31 marzo

di Massimo Conigliaro
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Dopo un tira e molla in Parlamento, è arrivata all’ultimo giorno (vedi che novità!) la proroga del termine per fruire della rottamazione dei ruoli dei debiti iscritti a ruolo. Tra le pieghe del decreto “Salva Roma” è stato inserito infatti differimento al 31 marzo 2014 di quanto previsto dalla Legge di Stabilità (L. 27 dicembre 2013 n. 147), ed in particolare nel maxi articolo 1, nei commi da 618 a 624 che prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in unica soluzione, senza interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

La novella legislativa introdotta dalla Legge di Stabilità prevede la possibilità di fruire delle agevolazioni non soltanto per le cartelle di pagamento ma anche per gli avvisi di accertamento. La condizione è che i suddetti atti siano stati notificati al contribuente o affidati all’Agente per la riscossione entro il 31 ottobre 2013. Sono inclusi i ruoli afferenti a cartelle non ancora notificate, sempreché inerenti a carichi affidati fino al 31 ottobre 2013.

I tributi interessati dalla definizione riguardano i seguenti Enti:

  • Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
  • Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
  • Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

E’ stato chiarito con la Circolare di Equitalia n. 27/2014 che anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazioni al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture rientrano tra i debiti definibili in via agevolata.

Non è invece possibile usufruire della definizione per:

  • somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  • somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
  • tributi locali non riscossi da Equitalia;
  • richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali.

L’agevolazione consiste nell’abbuono:

  • degli interessi di mora, che maturano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
  • del tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle entrate.

Rimangono pertanto dovuti:

  • il debito principale;
  • l’aggio, oggi pari all’8%;
  • le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate, ad esempio per l’iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili ovvero dell’ipoteca.

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell’importo dovuto deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014. I contribuenti che pagano entro i termini previsti riceveranno, mediante posta ordinaria entro il 30 giugno 2014, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.

Il pagamento si può effettuare:

  • in tutti gli sportelli di Equitalia;
  • negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo “Eseguito da”, dopo i riferimenti anagrafici, la dicitura: “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Equitalia sul punto consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle o avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

Con il pagamento del dovuto si avrà il completo azzeramento degli interessi iscritti a ruolo ex art. 20 D.P.R. n.602/1973, che si applicano “sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio” a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna, all’agente della riscossione, dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte e, quindi, per espressa previsione di legge (Art. 20 D. Lgs. n. 46 del 1999 “Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato”), dei soli interessi afferenti ad entrate tributarie dello Stato. Non possono ritenersi tali – chiarisce Equitalia nella Circolare 37 – le maggiorazioni previste dall’art. 27, c. 6 della legge 689/81, conseguenti all’irrogazione, da parte degli organi accertatori dei comuni, di sanzioni amministrative a seguito di violazioni al codice della strada.

In pratica, i soggetti nei cui confronti sia stata emessa una cartella in ragione del mancato pagamento della sanzione comminata per infrazioni al codice della strada, aderendo alla “definizione” potranno, di fatto, risparmiare l’intero importo relativo ai soli interessi di mora.

Equitalia, inoltre, ha pubblicato in allegato alla Circolare 37/2014 le tabelle dei codici degli Uffici Statali delle Agenzie fiscali, delle Direzioni Regionali, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (o loro Unioni), al fine di agevolare la ricognizione delle pendenze che il debitore che intenda accedere alla “definizione”, potrà estinguere versando, entro il 28 febbraio 2014, in una unica soluzione, quanto stabilito dal legislatore.

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni o sospensioni giudiziali.

Per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque “definire” in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano), al fine di garantire la corretta estinzione ovvero rimodulazione dello stesso piano, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.

Sappiamo bene che la riduzione offerta ai debitori non appare particolarmente generosa e la sensazione è quella che saranno pochi coloro i quali ne trarranno i benefici. Il ricordo, poi, dell’ultima rottamazione dei ruoli, con il pagamento ridotto al 25% delle somme iscritte a ruolo, ha certamente influito negativamente sull’impatto che la norma ha avuto con i potenziali fruitori dell’agevolazione.

A ciò si aggiunga il periodo di accentuata tensione finanziaria per tanti contribuenti ed il quadro è presto fatto. E’ pur vero, tuttavia, che si offre la possibilità di “ripulire” il proprio estratto di ruolo, eliminando anche i debiti più vecchi sui quali il risparmio degli interessi di mora può incidere in maniera significativa. Piccoli o grandi che siano i debiti iscritti a ruolo o i carichi degli accertamenti esecutivi affidati all’Agente della Riscossione, è evidente che solo la disponibilità di risorse finanziarie può consentire un risparmio per il contribuente: “pagare moneta, vedere cammello”, altrimenti l’agevolazione è come se non ci fosse.