2 Settembre 2022

Ancora sul nuovo approccio dell’Agenzia sul riporto delle perdite in caso di scissione

di Ennio Vial
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Abbiamo già avuto modo di segnalare, nel precedente contributo, che la circolare 31/E/2022 del 1° agosto ha comportato una rivisitazione delle tesi sostenute in passato dall’Agenzia delle entrate in tema di riporto delle perdite fiscali in ipotesi di scissione.

In estrema sintesi, il mutamento di orientamento riguarda il test di vitalità della società scissa in ipotesi di scissione a vantaggio di beneficiaria già esistente.

Secondo il nuovo approccio, il test di vitalità non va fatto in relazione alla società scissa, ma in relazione al compendio trasferito alla beneficiaria.

In sostanza, la vitalità economica o l’assenza di detta vitalità economica della scissa non possono trasferirsi automaticamente al compendio attribuito alla beneficiaria. La vitalità dovrà, quindi, essere valutata non in relazione alla scissa interamente considerata, ma in relazione al compendio assegnato alla beneficiaria.

Abbiamo già segnalato che l’Agenzia precisa che la vitalità viene valutata con modalità diverse a seconda della tipologia di beni trasferiti.

In caso di trasferimento di ramo azienda, il conteggio va operato con riguardo ai dati contabili relativi al compendio scisso.

Ci possiamo chiedere se la modifica sia positiva o negativa per il contribuente.

Sostanzialmente, sotto un profilo concettuale, il nuovo approccio presenta maggiori profili di coerenza rispetto al precedente. Inoltre lo stesso non risulta vantaggioso o svantaggioso a priori: l’approccio è giusto. La vitalità va valutata su quello che realmente viene trasferito.

Se mi trasferisci un cadavere, la vitalità della scissa non è sufficiente. D’altro canto, se la scissa non risulta vitale, ma quella nicchia che trasferisci risulta essere vitale, adesso il riporto sarà concesso.

L’interpretazione, pertanto, è “neutra”, nel senso che non risulta necessariamente penalizzante per il contribuente.

I problemi sono, tuttavia, due:

  • la complessità e la soggettività nei conteggi (come posso individuare in modo oggettivo, in assenza di una contabilità separata, il ramo trasferito negli anni precedenti al fine di operare il conteggio?);
  • il mancato rispetto del principio di affidamento del contribuente. La circolare esclude le sanzioni, ma non è sufficiente perché deve escludere la ripresa delle perdite.

Il discorso si complica ulteriormente nel caso non venga traferito un ramo di azienda.

L’Agenzia chiarisce che occorre individuare criteri alternativi (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano rappresentativi, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua capacità di riassorbire le posizioni fiscali soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 173, comma 4, Tuir.

Anche in questo caso possiamo confermare le osservazioni già fatte, ma il grado di soggettività (ed il conseguente rischio di contenzioso) sale alle stelle!

Proviamo a dare un contenuto alla precisazione.

Supponiamo che venga realizzato uno spin off immobiliare con attribuzione di un immobile in leasing. Lo stesso avrà evidenza contabile, come risconto attivo e, quando verrà riscattato l’immobile, il costo storico sarà modesto ed il bene plusvalente. Il riporto delle perdite dovrebbe, quindi, essere concesso.

Viceversa, se l’immobile è stato rivalutato fiscalmente prima della scissione, il plusvalore viene meno. Siamo spacciati in questo caso? Non è detto perché l’immobile potrebbe essere locato e generare in questo modo redditi utili a compensare le perdite.

E se l’immobile fosse locato alla scissa? È vero che il canone è tassabile, ma se la scissione non fosse stata implementata, il canone non ci sarebbe stato perché l’immobile sarebbe stato utilizzato direttamente dalla scissa.

Forse, il caso della scissione con attribuzione di beni non costituenti ramo di azienda può offrire degli spunti al contribuente che intende presentare interpello disapplicativo in caso di fusione, quando la fusione riguarda una holding o una immobiliare.

Il plusvalore e i redditi conseguibili dovrebbero essere valutati come elementi utili al fine di valutare la riportabilità delle perdite.

Questo approccio penalizzerà sensibilmente le scissioni a favore di beneficiarie già costituite. Quid iuris nel caso in cui la beneficiaria sia costituita un mese prima della scissione e non presenti alcuna operatività?

La casistica non è infrequente. Ad esempio, la beneficiaria potrebbe essere costituita per chiedere delle licenze in modo da essere pronta a ricevere una azienda dalla scissa.

Altra utilità è quella di poter postdatare la scissione al primo del mese in modo da evitare di predisporre due buste paga per ogni dipendente. La postdatazione è ammessa solo se la beneficiaria risulta già esistente.