Ancora incertezze sul conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate
di Ennio VialLa riforma fiscale operata in tema di conferimento di partecipazioni dall’articolo 17, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 192/2024, ha comportato la sostituzione dei commi 2 e 2-bis, con gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.
Come ormai noto, la disposizione si applica ai conferimenti effettuati dal 31.12.2024, data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.192/2024, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del citato D.Lgs. 192/2024.
La norma su cui gli operatori poggiavano le maggiori loro aspettative è costituita dal comma 2 bis, ossia da quella relativa al conferimento di partecipazione qualificate. Diversi, infatti, erano gli ostacoli che incontrava chi si cimentava con questa operazione.
Innanzitutto (non in ordine di importanza), si segnala il fatto che il conferimento a realizzo controllato, così come previsto dalla vecchia disciplina, non ammetteva il conferimento effettuato senza incremento del capitale della conferitaria, in quanto, ai sensi del comma 2 (ma la previsione trovava applicazione anche in relazione al comma 2 bis) era necessario ricevere in cambio azioni o quote; cosa che non poteva accadere se non veniva aumentato di almeno 1 euro il capitale sociale.
In sostanza, era, quindi, precluso il conferimento destinato esclusivamente a riserva. La riforma mostra delle timide aperture ma la questione è tutt’altro che certa. Si veda EC news del 9.9.2024.
Un secondo aspetto su cui si nutrivano delle attese era l’addolcimento della previsione normativa per cui il conferente doveva essere da solo. In altre parole, non solo non era ammesso che vi fossero più conferenti per determinare la partecipazione qualificata (ad esempio Tizio e Caio, con una quota del 15 % ciascuno), ma era altresì escluso che, anche a fronte di un conferimento individuale di una partecipazione qualificata la conferitaria potesse vedere altri soci.
Come abbiamo visto in Ec news dello scorso 15.1.2025, la novella ha addolcito la disciplina ammettendo l’ingresso dei familiari, non senza qualche importante limitazione.
Un ulteriore tema sul quale si nutrivano delle aspettative era quello della demoltiplicazione in caso di conferimento di partecipazioni in holding. La normativa previgente era estremamente problematica, atteso che la presenza di una quota modesta determinava l’impossibilità di implementare il conferimento.
L’agenzia aveva altresì avuto modo di chiarire che la verifica doveva essere operata anche in relazione alle società indirettamente partecipate dalla holding conferita
Il tema della demoltiplicazione è ora affrontato specificamente dal comma 2 ter, che sicuramente presenta degli aspetti di pregio, in quanto amplia le opportunità di conferimento per il contribuente. Tuttavia, appare scritto in modo un po’ criptico e lascia aperti alcuni profili di criticità. Un grosso problema è rappresentato dal fatto che l’esimente basata sul valore contabile delle partecipazioni “buone” rispetto a quelle “cattive” potrebbe essere riferita a tutte le partecipazioni della holding conferita, ma anche solamente a quelle detenute indirettamente. In altre parole, bisogna capire se l’espressione “il cui valore” contenuto nel comma 2 bis fa riferimento a tutte le partecipazioni detenute dalla holding, sia direttamente indirettamente, o solo a quelle detenute indirettamente.
La relazione illustrativa della bozza non conteneva alcuna indicazione utile.
La versione definitiva, diramata lo scorso 17.12.2024, propone un esempio che, pur prendendo posizione su alcuni aspetti, lascia aperti diversi profili di incertezza.
Il passaggio è scritto in modo stringato con ragionevolmente dei refusi, in quanto una parte della descrizione sembra relativa ad un altro aspetto. Questa questione, tuttavia, appare di notevole importanza, per cui sarà oggetto di successivi approfondimenti su successivi interventi.
Infine, ricordiamo anche che il legislatore ha scelto la via di qualificare la holding, non in base al valore economico, bensì in base al criterio dell’articolo 162 bis, Tuir. La relazione illustrativa precisa che si ha riguardo all’ultimo bilancio, anche se non approvato. Rimane da capire come il contribuente possa acquisire l’informazione necessaria se è un socio di minoranza di una tipologia societaria che non gli riconosce particolari diritti di informativa.