11 Gennaio 2018

Alloggi turistici extra-alberghieri: inquadramento reddituale ed Iva

di Giulio Benedetti
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Una recente sentenza (CTR Sicilia, sentenza 3080/4/2017) ha analizzato il caso di una attività di alloggio turistico che si definiva di “Bed & Breakfast” e veniva gestita con le caratteristiche dell’attività d’impresa: questa sentenza ci fornisce l’occasione per correttamente identificare le attività svolte in questo campo e chiarirne il regime Iva applicabile.

Innanzitutto la definizione amministrativa dell’attività di Bed & Breakfast è contenuta nell’articolo 12 D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) ove vengono definite come tali le strutture ricettive:

  • a conduzione ed organizzazione familiare,
  • gestite da privati in forma non imprenditoriale,
  • che forniscono alloggio e prima colazione,
  • utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

Proprio in forza di tale definizione, abitualmente, le attività di B&B si configurano come meramente occasionali, per la caratteristica base della condivisione della residenza dei proprietari dell’immobile con i locali adibiti all’attività, elemento indispensabile e obbligatorio, ma anche per i caratteri di stagionalità e quindi non abitualità dello svolgimento dell’attività.

I redditi conseguiti, pertanto, sono considerati di natura diversa, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, numero 3, lettera i), Tuir.

Partendo da questa definizione stabilita dal Codice del Turismo, la regolamentazione dell’attività di Bed & Breakfast viene poi definita dalle singole Leggi Regionali cui dovrà attenersi ogni attività in base alla propria localizzazione geografica.

Ai fini Iva, invece, nell’ambito delle richiamate attività, viene meno il requisito oggettivo di cui all’articolo 4 D.P.R. 633/1972, secondo il quale per attività imprenditoriale si intende l’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività commerciale.

Di conseguenza le attività di B&B, generalmente gestite occasionalmente, risultano non soggette ad Iva.

La sentenza citata (CTR Sicilia, sentenza 3080/4/2017) chiarisce tuttavia che l’attività organizzata con carattere di sistematicità e svolta in modo non occasionale, configura l’esercizio di attività di impresa ai fini delle imposte sui redditi e non può beneficiare dell’esclusione dall’applicazione dell’Iva.

In particolare, il caso in esame riguarda una attività ricettiva svolta sotto l’egida del B&B ma che possedeva caratteristiche particolari: venivano infatti forniti l’alloggio e la prima locazione ma tutte le camere erano destinate ad alloggio della clientela, elemento che ha portato i Giudici a ritenere che non ci si trovasse nel caso di conduzione prettamente familiare dell’attività ma piuttosto di una attività abituale e conseguentemente imprenditoriale.

Sulla scorta di quanto sopra definito, una vera e propria attività imprenditoriale non può essere qualificata come B&B, essendo necessario ricondurla ad altre forme definite dal Codice del Turismo.

In particolare, si ritiene più attinente l’esercizio di affittacamere, come definito nell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo).

Gli esercizi di affittacamere sono:

  • strutture ricettive composte da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile,
  • nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

Meno frequente potrà invece essere la riconduzione all’attività di “unità abitative ammobiliate ad uso turistico” come definita dall’articolo 12, comma 5, D.Lgs. 79/2011 in quanto, in tale caso, i contratti dovranno avere validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi.

Si definiscono unità abitative ammobiliate ad uso turistico:

  • le case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonomi,
  • dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi,
  • senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero.

Ricorrendo, quindi, una vera e propria organizzazione di risorse materiali ed umane, rivolta all’esecuzione in modo non occasionale delle prestazioni, ai fini Iva troverà applicazione la disciplina prevista per le prestazioni di alloggio di tipo turistico/alberghiero, da assoggettarsi ad Iva con aliquota del 10% come previsto dal n. 120, Tabella A, D.P.R. 633/1972.

 

La gestione fiscale e amministrativa dei B&B e la nuova disciplina delle locazioni turistiche brevi