7 Ottobre 2021

Aliquote Imu: la maggiorazione si applica anche senza delibera

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

La maggiorazione Imu dello 0,08% trova applicazione nel 2021 anche senza che il Comune provveda in tal senso con una specifica deliberazione; in tema di Imu, infatti, l’ente impositore deve approvare le aliquote applicabili nell’anno e, in caso di omessa deliberazione, risultano applicabili quelle relative all’anno d’imposta precedente. Anche la maggiorazione Imu segue le stesse sorti.

In sede di liquidazione dell’imposta 2021 occorrerà esaminare le deliberazioni dei Comuni in materia di aliquota Imu per verificarne l’applicabilità, valutando le regole che hanno accompagnato l’evoluzione dalla “vecchia” alla “nuova” Imu.

 

La maggiorazione Imu

I Comuni hanno un’ampia potestà nel decidere le aliquote d’imposta, potendole modulare per tipologia di immobili, sino ad azzerarle; tale libertà è però vincolata al rispetto di un limite superiore, in quanto la soglia massima stabilita per la fissazione delle aliquote Imu è pari all’1,06%.

Tale limite però può essere derogato, in una specifica situazione.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 755, L. 160/2019, è infatti previsto che “a decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.

La maggiorazione richiamata venne prevista in sede di introduzione della Tasi per consentire ai Comuni un maggior margine di manovrabilità nell’ambito della tassa sui servizi, maggiorazione che poi venne mantenuta a valere sull’Imu quando la Tasi venne soppressa e incorporata nell’Imu.

Tale maggiorazione però ha sempre trovato un’applicazione con modalità “confermative”, nel senso che solo i Comuni che la introdussero originariamente avevano diritto a continuare ad applicarla, nelle sue evoluzioni; al contrario, l’istituzione della maggiorazione era preclusa a tutti gli altri comuni che originariamente decisero di non servirsene, così come a quei comuni che successivamente hanno deciso di accantonarla.

Anche con il passaggio alla “nuova Imu”, introdotta a decorrere dal 2020 ad opera della L. 160/2019 viene mantenuta la medesima impostazione: detta maggiorazione viene esplicitamente ammessa dal richiamato comma 755, confermando l’analoga maggiorazione già introdotta nel passato, con la sola facoltà, eventualmente, di ridurla, ma non di incrementarla.

Con l’avvento della nuova Imu viene altresì confermata la regola generale riguardante l’approvazione delle aliquote d’imposta: come previsto dal comma 767, il Comune è tenuto ad approvare le nuove aliquote d’imposta entro il 14 ottobre (e le deve pubblicare entro il 28 ottobre per consentire ai contribuenti di verificarle).

Tale scadenza è cruciale per poter farle valere per il periodo d’imposta in corso a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno (l’acconto, come noto, viene liquidato provvisoriamente sulla base dei parametri applicabili per il precedente periodo d’imposta).

A questo punto va segnalato un dubbio interpretativo che si forma dalla lettura del richiamato comma 755 posto che a decorrere dall’anno 2020 […] i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale” possono confermare la previgente maggiorazione.

L’interpretazione letterale parrebbe portare alla conclusione che, un’eventuale mancata deliberazione delle aliquote per il 2021 certamente confermerebbe per l’anno in corso le aliquote approvate lo scorso anno, ma tale comportamento potrebbe far “perdere per strada” la maggiorazione Imu.

In altre parole, per mantenere la maggiorazione il comune è tenuto ad approvarla esplicitamente ogni anno?

Quindi, il contribuente che non constata sul sito del MEF la deliberazione del comune, oltre ad applicare le aliquote 2020, deve considerare la maggiorazione eventualmente applicata lo scorso anno oppure questa si deve considerare implicitamente soppressa?

In realtà, l’espressa deliberazione del consiglio comunale prevista dal comma 755 era da considerarsi riferibile al solo anno 2020: tale richiesta va considerata come una sorta di norma di transizione, mentre per gli anni successivi opera la regola di automatica applicazione delle aliquote prevista a regime dal comma 767, che pertanto finisce per coinvolgere anche l’eventuale maggiorazione dello 0,08%.

Tale interpretazione è stata recentemente confermata anche dalla risoluzione 8/DF del 21.09.2021 pubblicata sul sito del MEF, secondo la quale detta maggiorazione diventa a tutti gli effetti un’aliquota Imu con il medesimo regime giuridico delle altre aliquote, cui si applicano dunque le stesse regole generali stabilite per queste ultime”.

Pertanto, riepilogando sul tema, le situazioni che si possono verificare sono le seguenti:

  • se il comune lo scorso anno non ha espressamente deliberato in tema di maggiorazione, questa non risulterà più applicabile;
  • se lo scorso anno ha confermato la maggiorazione e quest’anno non delibera in tema di aliquote saranno applicabili le aliquote decise in relazione al periodo d’imposta 2020, compresa la maggiorazione;
  • se nel 2021 viene deliberata una nuova articolazione delle aliquote, il comune può decidere di modificare anche la maggiorazione precedentemente approvata, ma solo in riduzione di quanto precedentemente deliberato.