7 Febbraio 2023

Aliquota Iva delle prestazioni di servizi nel comparto agricolo

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Agenzia delle entrate, con una recente risposta a interpello, la n. 904-2472/2022, ha analizzato le corrette aliquote Iva da applicare alle prestazioni di servizi rese nel comparto agricolo confermando che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 125) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, è necessario la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • oggettivo: la prestazione deve essere resa avvalendosi di macchine agricole e/o aeromobili;
  • soggettivo: beneficiario deve essere un’impresa agricola singola o associata.

Ne deriva, innanzitutto che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta non rileva la natura del soggetto che eroga la prestazione di servizi, ben potendo essere ad esempio un contoterzista che non svolge attività agricola ma si limita ad effettuare esclusivamente prestazioni agricole e agromeccaniche.

Si ricorda a tal fine che l’articolo 5 D.Lgs. 99/2004, stabilisce che “È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”.

Per quanto concerne il requisito soggettivo, soggetto richiedente la prestazione di servizio dovrà essere un’impresa che esercita una delle attività previste dal codice civile, all’articolo 2135, e precisamente la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse. Stante il dato letterale della norma non si ritiene necessaria l’iscrizione in CCIAA nonché quella previdenziale per quanto riguarda l’imprenditore individuale e/o gli eventuali soci della società.

Per quanto riguarda l’utilizzo, ai fini della prestazione, esclusivamente di mezzi agricoli, l’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello, ricorda che, nel caso di quelle semoventi e trainate, ai fini della loro corretta individuazione si deve fare riferimento a quanto previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che, all’articolo 57, definisce come tali “le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate all’esecuzione di dette attività”.

In ragione di tale perimetrazione dei mezzi agricoli che, in caso di utilizzo, determinano l’applicazione di un’Iva al 10% (al rispetto ovviamente anche del requisito soggettivo), nel caso di specie si dovrà applicare l’aliquota ordinaria in quanto il mezzo utilizzato, sebbene per un lavoro strettamente connesso all’agricoltura, è un escavatore cingolato di medie dimensioni.

Si precisa che nel concetto di mezzi agricoli vi rientrano non solo quelli che possono circolare su strada ma anche tutti quelli ordinariamente utilizzati in agricoltura nel qual caso, si ritiene applicabile l’aliquota ridotta.

Discorso a parte deve essere fatto, al contrario, nell’ipotesi in cui vi sia l’intervento sia di mezzi agricoli sia di lavoro manuale: si pensi alla realizzazione di un impianto antigrandine.

In questo caso, fermo restando che nelle prestazioni di servizi “manuali” quali la vendemmia o la raccolta delle olive l’aliquota è quella ordinaria del 22%, dirimente ai fini della corretta aliquota da applicare è la prevalenza o meno del mezzo meccanico ai fini dell’erogazione della prestazione. A tal fine si dovrà anche adeguatamente descrivere la prestazione di servizi effettuata nella relativa fattura.

Da ultimo, si ricorda che per determinate prestazioni di servizi si potrà applicare quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale “Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”.

In tal senso, ad esempio, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 360226/76 del 02.09.1976, in riferimento alle prestazioni consistenti nell’essicazione del granoturco che, inquadrandosi “tra le operazioni di ” perfezionamento” del prodotto, operazioni che la scrivente, con circolare n. 43 del 6 dicembre 1975, ha ritenuto comprese nel concetto di produzione di beni, devesi dichiarare che per tali prestazioni l’Iva si rende applicabile in base all’aliquota dell’1%, stabilita per le cessioni di granoturco, sempre che beninteso esse siano rese in dipendenza di contratti d’opera, di appalto e simili, come disposto dall’articolo 16, terzo c., del citato D.P.R. n. 633.”.