26 Ottobre 2013

Albo dei revisori in standy by tra nuova e vecchia disciplina

di Andrea Pardini
Scarica in PDF

A seguito dell’annuncio del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Stefano Fassina, con il quale è stata comunicata la reintroduzione transitoria del D.Lgs. 88/1992, molti giovani professionisti si stanno ancora chiedendo se le proprie domande d’iscrizione all’Albo saranno accettate o meno.

La questione trova origine con l’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010, grazie al quale si è completato l’iter legislativo per uniformare la disciplina del controllo dei conti alla Direttiva Europea 2006/43/CE.

A tal fine, sono state riscritte le regole in tema di revisione, deontologia, qualità ed accesso alla professione della revisione legale. In particolare, sono state previste numerose novità riguardanti il tirocinio, l’esame di Stato e l’abilitazione all’esercizio della professione.

Sebbene il D.Lgs. 39/2010 sia entrato in vigore il 7 aprile 2010, molte disposizioni non hanno avuto efficacia immediata e sono state sospese fino all’emanazione dei regolamenti attuativi da parte del Ministero dell’economia; perciò, sulla base di quanto previsto dall’art. 43 del decreto, nel periodo transitorio hanno trovato applicazione le disposizioni previste dalla normativa previgente.

L’accesso alla professione di revisore legale sta creando non poche preoccupazioni ai giovani professionisti che, avendo conseguito il titolo di dottore commercialista ed esperto contabile a partire dalla seconda sessione del 2012, hanno ricevuto il diniego d’iscrizione all’Albo da parte del Ministero dell’Economia e Finanze.

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88, secondo quanto disciplinato dagli artt. 3, 4 e 5, prevedeva l’iscrizione all’Albo dei revisori contabili a seguito di tirocinio formativo triennale e di superamento dello specifico esame indetto annualmente dal Ministero di Giustizia, oppure, in alternativa, dell’esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

Con il D.Lgs. 39/2010 l’accesso alla professione di revisore legale è stata transitoriamente legiferata dalla vecchia disciplina fino all’entrata in vigore del D.M. 145/2012 con il quale è stata prevista l’iscrizione nel nuovo Albo dei revisori legali per coloro che al 13 settembre 2012:

  • erano già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e all’Albo speciale delle società di revisione di cui all’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  • avevano acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, a condizione che la relativa istanza fosse stata prodotta entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento;
  • avevano presentato istanza di partecipazione ad una sessione d’esame non ancora conclusa per l’iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ed avessero, alla data di presentazione dell’istanza d’iscrizione al Registro, superato l’esame medesimo.

Nella pratica gli ultimi professionisti che hanno potuto godere dell’esonero dall’esame da revisore sono stati coloro che hanno conseguito il titolo di dottore commercialista ed esperto contabile nella prima sessione del 2012.

La decadenza della disciplina transitoria, come stabilita dall’art 17 c .1 del D.M. 145/2012, non è stata accompagnata dall’emanazione dei decreti attuativi ministeriali previsti dall’art. 4 del D.L. 39/2010 con il quale si sarebbe dovuto disciplinare la modalità di svolgimento dell’esame da revisore legale e gli eventuali casi di equipollenza con esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate.

Non è difficile comprendere lo sconcerto per molti giovani professionisti che dal settembre 2012 sono impossibilitati ad accedere all’esercizio della professione di revisore legale, tanto che l’Albo è stato definito da molti “chiuso”.

Questa situazione di iniquità è stata messa in evidenza al governo dalle associazioni di categoria e da alcune interrogazioni parlamentari, tanto che in data 4 ottobre 2013 il Vice Ministro Fassina ha comunicato con tanto di “scuse del governo” che fino all’entrata in vigore dei predetti decreti attuati per l’esame di idoneità professionale sarà nuovamente in vigore la disciplina del D. Lgs. 88/1992.

Un’azione dovuta sia per motivi tecnici che normativi, ma soprattutto per non privare i giovani di una professione, come quella di revisore legale, in un periodo di congiuntura economica molto negativa.

A seguito del provvedimento annunciato dal rappresentante del Ministero dell’economia, molti professionisti hanno inviato la richiesta di iscrizione all’Albo senza ricevere risposta e la Consip S.p.A. (società del ministero adibita alla gestione dell’Albo) ha comunicato di non aver avuto tuttora direttive dagli organi competenti.

Quindi, con la speranza che sia solo per motivi “tecnici”, l’accesso all’Albo dei Revisori Legali è ancora in “stand-by” per tutti quei professionisti che hanno conseguito l’abilitazione di dottore commercialista ed esperto contabile a partire dalla seconda sessione del 2012.