9 Aprile 2020

Al via le iscrizioni per ottenere il 5 per mille 2020

di Luca Caramaschi
Scarica in PDF

È partita lo scorso 1° aprile 2020 la campagna delle iscrizioni dei soggetti che intendono, nella prossima tornata dichiarativa (modello Redditi e modello 730), ottenere il contributo del 5 per mille dai contribuenti persone fisiche per sostenere la loro attività.

 

I destinatari del 5 per mille

Per l’anno finanziario 2020, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, alle seguenti finalità:

  1. sostegno degli enti del volontariato:
  • organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991
  • Onlus – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 D.Lgs. 460/1997)
  • cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/1991
  • organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (articolo 32, comma 7, L. 125/2014)
  • enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997
  • associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 D.Lgs. 460/1997
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 L. 383/2000)
  • associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. 460/1997

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenzadel contribuente

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistichericonosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:

  • il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici(articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28.07.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
  • il sostegno agli enti gestori delle aree protette(articolo 17-ter D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

È bene tenere presente che, dal 2017, occorre operare una preliminare distinzione tra:

  • soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell’anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione;
  • soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti.

Vediamo in dettaglio le due situazioni.

 

Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 1° aprile 2020 è stato pubblicato l’elenco permanente degli enti iscritti 2020, che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019.

In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2019 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti.

Come già detto, gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2020 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va, tuttavia, segnalato che gli enti iscritti nell’elenco permanente 2020 devono comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2017, 2018 e/o per il 2019).

Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione, dallo scorso 1° aprile 2020 è invece attiva la procedura per l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione.

All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta “remissione in bonis”).

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 30 giugno 2020, ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec, di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all’Ufficio del Coni competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV – va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente.

Il cronoprogramma degli adempimenti per Odv e Asd che si iscrivono per la prima volta

Descrizione Enti del volontariato Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d’iscrizione 1 aprile 2020 1 aprile 2020
Termine presentazione domanda d’iscrizione 7 maggio 2020 7 maggio 2020
Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2020 14 maggio 2020
Richiesta correzione domande 20 maggio 2020 20 maggio 2020
Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2020 25 maggio 2020
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2020 alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate 30 giugno 2020 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali 30 settembre 2020 30 settembre 2020

Vale, infine, la pena evidenziare come la materia del 5 per mille sia stata da ultimo regolata con il D.Lgs. 111/2017 che, in attuazione della legge delega di riforma del terzo settore (L. 106/2016), amplia la platea dei soggetti destinatari del beneficio a tutti gli appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS).

Ad oggi il D.P.C.M. di attuazione, che doveva essere emanato sulla base dell’articolo 4 del citato decreto non ha ancora visto la luce e, quindi, con la Nota n. 2106 del 26 febbraio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, in assenza di tale provvedimento, ai fini degli obblighi di rendicontazione e pubblicazione riguardanti il 5 per mille continueranno a trovare applicazione le regole contenute nel precedente D.P.C.M. 23.04.2010, così come modificato dal più recente D.P.C.M. 07.07.2016.