9 Aprile 2018

Al via la procedura di iscrizione per la richiesta del 5 per mille

di Luca Caramaschi
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In attesa che le novità introdotte con il D.Lgs. 111/2017, che, come noto, attua la riforma del terzo settore (L. 106/2016), esplichino piena efficacia con riferimento all’istituto del 5 per mille, anche per il 2018 si confermano le novità che lo scorso anno hanno interessato le regole per l’ottenimento del contributo da parte dei soggetti interessati. Per l’anno finanziario 2018, il 5 per mille è destinato a chi persegue le seguenti finalità:

a) sostegno degli enti del volontariato:

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

  • il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il D.P.C.M. 28.7.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme,
  • il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

Prima di vedere chi può accedere al contributo e quali sono le procedure da seguire è opportuno ricordare quanto precisato lo scorso anno dall’Agenzia delle entrate con la circolare 5/E/2017.

Con tale documento di prassi l’Agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione della procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille che prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

  • l’inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille,
  • l’invio tramite raccomandata o PEC della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà confermativa dell’agevolazione.

Come per lo scorso anno occorre pertanto distinguere tra:

  1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell’anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione,
  2. soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti.

Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 28 marzo 2018 è stato pubblicato l’elenco permanente degli enti iscritti 2018 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2017.

In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2017 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Come già detto gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2018 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell’elenco permanente 2018 devono comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2016 e/o per il 2017).

Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella PEC del rappresentante legale, è il 2 luglio 2018.

Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso 29 marzo 2018 è invece attiva la procedura per l’iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 1° ottobre 2018, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta “remissione in bonis”).

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 2 luglio 2018 (il 30 giugno cade di sabato), ovvero l’invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo PEC di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all’Ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell’ente richiedente, con la quale l’ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV – va allegato un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente

Sia i modelli che l’elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito web dell’Agenzia delle entrate.

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