18 Giugno 2025

Aiuti di Stato non registrati: le indicazioni del Provvedimento AdE del 5 giugno 2025

di Fabio Sartori
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Con il provvedimento prot. n. 244832/2025, l’Agenzia delle entrate interviene a disciplinare gli aspetti di coordinamento, trasparenza e accountability nella gestione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis riferiti al periodo d’imposta 2021. La disciplina riguarda le ipotesi in cui la registrazione degli aiuti nei registri nazionali competenti (RNA, SIAN, SIPA) sia stata preclusa a seguito dell’indicazione, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 relative al periodo d’imposta intercettato, di dati inesatti e/o non conformi alle disposizioni delle specifiche misure agevolative.

Col provvedimento sopra identificato l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative alla mancata registrazione dei contributi ricevuti e definisce un percorso strutturato di compliance collaborativa per la regolarizzazione delle posizioni anomale. La comunicazione inviata ai contribuenti assume la funzione di soft enforcement e con tale avviso l’Agenzia dettaglia in modo analitico gli elementi oggetto di incoerenza, indicando:

  • Dati identificativi del contribuente: codice fiscale, denominazione/cognome e nome;
  • Estremi della comunicazione: numero identificativo, data, codice atto, anno d’imposta;
  • Dati delle dichiarazioni 2021: data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770;
  • Dettagli degli aiuti dichiarati nel 2021: per i quali non è stata possibile l’iscrizione nei registri RNA, SIAN, SIPA4;
  • Modalità per consultare gli elementi informativi dettagliati sull’anomalia;
  • Modalità per richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti;
  • Modalità per regolarizzare errori/omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Le comunicazioni sono trasmesse dall’Agenzia al domicilio digitale (PEC) dei singoli contribuenti. La medesima comunicazione e le informazioni di dettaglio sono consultabili anche nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate, presente nel “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive”. I dati e gli elementi oggetto delle comunicazioni sono inoltre resi disponibili anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati, può richiedere informazioni o segnalare eventuali inesattezze delle informazioni o elementi non conosciuti dall’Agenzia, secondo le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.

Il provvedimento dettaglia le procedure per correggere le anomalie che hanno impedito la registrazione degli aiuti come ad esempio:

  • uso erroneo del codice aiuto 999: il codice residuale 999 è previsto unicamente per aiuti fiscali automatici non espressamente elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” 10. Se è stato usato erroneamente indicando:
    • un aiuto concesso da altra Amministrazione, un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato: per le prossime dichiarazioni si invita a verificare la necessità di usare il codice 999;
    • un aiuto già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”: è necessario presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto;
  • compilazione erronea di altri campi: se sono stati compilati erroneamente campi come “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” nel prospetto “Aiuti di Stato”, è necessario presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti;
  • mancata registrazione non imputabile a errori di compilazione: qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non derivi da errori di compilazione del prospetto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituire l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

Nei casi di regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa (correzione codice 999 con codice specifico o correzione altri campi), gli aiuti vengono iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Le violazioni che derivano da errori sanabili mediante presentazione di dichiarazione integrativa – come, ad esempio, la correzione del “codice 999” o di altri campi obbligatori del prospetto “Aiuti di Stato” – nonché le ipotesi in cui il contribuente debba restituire integralmente un aiuto indebitamente percepito, comportano l’applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall’ordinamento tributario. In relazione al profilo sanzionatorio, si ritiene che nella fattispecie in esame trovi applicazione la sanzione amministrativa in misura fissa prevista dall’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, da euro 250 a euro 2.000.

Tuttavia, in entrambe le fattispecie, il contribuente può accedere ai benefici previsti dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024. Mediante ravvedimento è possibile regolarizzare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni in misura proporzionale alla tempestività dell’adempimento rispetto alla contestazione o all’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2025 conferma il percorso già avviato verso una gestione degli aiuti di Stato fondata su criteri di trasparenza e responsabilità. Si tratta di un intervento che rafforza il rapporto di collaborazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, promuovendo non solo il rispetto delle regole, ma anche una cultura della responsabilità condivisa.