23 Febbraio 2018

Agriturismo alla prova dell’intreccio tra opzioni

di Alberto Rocchi
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Alle condizioni che risultano dal confronto tra il disposto dell’articolo 2135 cod. civ. e le normative speciali di settore, l’attività agrituristica può essere considerata “connessa” a quella agricola, anche se, fiscalmente, sempre produttiva di reddito d’impresa.

L’attività agrituristica può tuttavia fruire del regime fiscale agevolato disciplinato dall’articolo 5 L. 413/1991: riservato ai soli soggetti Irpef (con esclusione quindi delle società di capitali), tale regime prevede la possibilità di determinare il reddito imponibile applicando ai ricavi conseguiti, la percentuale forfettaria del 25%. Analogamente a quanto avviene per altri tipi di reddito eccedenti i limiti dell’articolo 32 Tuir, anche per l’attività agrituristica, il regime forfettario è quello “naturale” con la conseguenza che, in assenza di specifica opzione (da esercitarsi nel quadro VO del Modello Iva) e in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, l’operatore è vincolato alla sua applicazione.

Nel valutare l’opportunità di avvalersi del regime analitico di determinazione del reddito, l’azienda si troverà a dover soppesare diversi elementi tra cui la maggiore o minore incidenza dei costi d’impresa rispetto alla percentuale fissa del 75%, l’appesantimento amministrativo, la presenza di ricavi extra caratteristici quali contributi in conto esercizio o in conto impianti.

Ma al di là di questi elementi, occorre domandarsi quali conseguenze reca l’adozione del sistema analitico alla luce delle diverse sfumature che questo può assumere.

Infatti, una volta che il contribuente abbia optato per l’abbandono del regime previsto dalla L. 413/1991 (coefficiente forfettario del 25%), si troverà di fronte a un nuovo ventaglio di opzioni. In sintesi, dovrà ulteriormente scegliere se:

  • applicare il regime ordinario;
  • applicare il regime forfettario;
  • applicare il regime semplificato “per cassa”, con le relative varianti;

La scelta della contabilità semplificata, riguarda i soggetti richiamati dall’articolo 18 D.P.R. 600/1973 come sostituito dall’articolo 1, comma 22, legge di Bilancio 2017.

Si tratta di coloro che non superano i limiti oltre i quali l’adozione della contabilità ordinaria è obbligatoria ovvero, rientrando l’agriturismo tra le attività di prestazioni di servizi, non abbiano percepito (cioè incassato) nell’esercizio precedente un ammontare di ricavi pari a 400.000,00 euro. Occorre prestare attenzione al fatto che la valutazione della soglia di ricavi va fatta con riferimento all’articolo 85 Tuir e quindi si considerano anche i contributi, le indennità, ecc…

Quindi, si consideri l’esempio in cui:

ANNO 20X1: REGIME FORFETTARIO L.413/91 RICAVI PERCEPITI               450.000,00

Se nell’anno 20X2 l’impresa volesse abbandonare il forfait e adottare l’analitico, essa rientrerebbe naturalmente nel regime di contabilità ordinaria.

Nel caso invece in cui la soglia predetta non fosse stata superata, l’impresa dovrebbe in prima battuta verificare se rientra nel regime forfettario che, come chiarito dalla circolare AdE 10/E/2016, rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti in termini di ricavi (per le attività di alloggio e ristorazione non superiori a euro 50.000,00), spese per lavoro accessorio (euro 5.000,00), valore dei beni strumentali (euro 20.000,00 al lordo degli ammortamenti e con esclusione dei beni immobili).

Al rispetto di questi parametri, l’impresa “uscita” dal regime forfettario L. 413/1991, “entra” naturalmente nel regime forfettario L. 190/2014 comma 54, con conseguente applicazione delle percentuali di redditività previste per il settore (40%).

Al di là della possibilità di detrarre i contributi previdenziali, si tratterebbe di una scelta sicuramente incoerente per il contribuente che, uscito dal regime forfettario L. 413/1991 per ottenere il riconoscimento dei costi, si troverebbe ad applicare un regime analogo che prevede paradossalmente una percentuale forfettaria di redditività maggiore.

Sul punto, vale la pena di ricordare che, come chiarito nella circolare AdE 7/E/2008, “anche l’attività di agriturismo disciplinata dall’articolo 5, comma 2, L. 413/1991 può essere attratta nel regime dei minimi qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’iva nei modi ordinari”, a nulla rilevando il regime Iva dell’attività agricola di base. Tali conclusioni, ancorché dettate per i “minimi”, sono senz’altro estendibili al nuovo regime forfettario.

A chi si trova in queste condizioni, non resta allora che operare una seconda opzione per l’uscita dal forfettario e l’ingresso nel regime di contabilità semplificata.

Come noto, il nuovo articolo 66 Tuir, come modificato dalla legge di Bilancio 2017, ha introdotto un regime misto di cassa-competenza. In sostanza, si tratta di un regime di cassa con eccezioni, ma dove queste ultime superano, in numero, la regola. In particolare, per quanto riguarda i componenti positivi e negativi di reddito che continuano a concorrere secondo competenza, si rinvia all’elencazione esaustiva contenuta nella circolare AdE 11/E/2017. Tra questi, non figurano i contributi in conto capitale o esercizio che, pertanto, concorreranno alla formazione del reddito interamente nell’esercizio di incasso, a prescindere dalla loro destinazione.

Ma in ogni caso, l’agriturismo che ha optato per la determinazione analitica del reddito e, ricorrendone le condizioni, ha scelto il regime di contabilità semplificata, deve ulteriormente raffrontarsi con le tre possibilità che il legislatore, all’articolo 18 D.P.R. 600/1973, offre ai contribuenti minori per provare l’avvenuto incasso dei componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito per cassa:

  • metodo degli incassi e pagamenti,
  • metodo della contabilità iva integrata,
  • metodo delle registrazioni.

Nell’ottica di una semplificazione massima, all’agriturismo converrà optare per il metodo delle registrazioni, barrando l’apposita casella nella dichiarazione iva relativa all’annualità 2017, soggiacendo al vincolo triennale. Con tale metodo, si potrà beneficiare della presunzione secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso.

Da ultimo, è opportuno precisare che il vincolo triennale sulle opzioni esercitate, si applica separatamente su ciascuna scelta, in particolare:

  • sulla disapplicazione della L. 413/91;
  • sull’uscita dal regime forfettario ex legge di Bilancio 2017;
  • sulla scelta del metodo della registrazione ai fini della determinazione del momento di incasso.
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