3 Dicembre 2021

Agevolazioni per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione delle strutture turistiche

di Lihora Caretta – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
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Con l’attuazione del PNRR (D.L. 152/2021) vengono stanziate risorse importanti per rilanciare uno dei settori strategici del nostro Paese: 2,4 sono i miliardi destinati difatti al turismo, risorse che tra crediti di imposta, contributi a fondo perduto e fondi dedicati mirano ad incentivare la riqualificazione energetica, la digitalizzazione, la messa in sicurezza e l’eliminazione di barriere architettoniche delle strutture ricettive.

Quindi, le due principali modalità attraverso le quali vengono impiegate dette risorse sono il credito di imposta e il contributo a fondo perduto.

Oltre 1,7 miliardi di euro sono destinati alla riqualificazione e all’efficientamento energetico di imprese e attività che operano nel settore turistico. In particolare, l’articolo 1 D.L. 152/2021 individua i soggetti beneficiari in:

  • alberghi;
  • strutture che svolgono attività agrituristica (si veda la L. 96/2006 e le norme regionali che regolamentano tali attività);
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • altre imprese che lavorano nel comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale quali: stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, complessi termali, poli fieristici e congressuali.

 

Periodo di sostenimento delle spese

Le spese rientranti nelle due agevolazioni devono essere sostenute a partire dall’entrata in vigore del decreto (vale a dire il 07.11.2021, essendo lo stesso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06.11.2021) e fino al 31.12.2024.

Per gli interventi di ristrutturazione degli alberghi iniziati dopo il 01.02.2020, e non ancora conclusi al 07.11.2021, valgono le disposizioni del nuovo credito di imposta, purché le relative spese siano sostenute a decorrere dal 07.11.2021.

Continuano ad applicarsi le disposizioni del credito di imposta al 65% di cui all’articolo 79 D.L. 104/2020 per gli interventi che invece si sono conclusi entro il 07.11.2021.

 

Tipologia di spese ammesse

Sia il contributo a fondo perduto che il credito di imposta sono riconosciuti per quelle spese sostenute sulla base dell’articolo 109 Tuir. Si specifica che rientrano anche i costi relativi alla progettazione.

Gli interventi agevolati sono i seguenti:

  • interventi di incremento dell’efficienza energetica e di riqualificazione antisismica;
  • interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche;
  • opere edilizie relative a: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione in senso stretto;
  • realizzazione di piscine termali e acquisizione attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
  • spese per la digitalizzazione (previste dall’articolo 9, comma 2, D.L. 83/2014, ad esempio: impianti Wi-Fi, realizzazione di siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti).

 

Credito di imposta

La misura del credito di imposta previsto per il settore turistico è pari all’80% delle spese sostenute e rientranti negli interventi elencati ut supra e non incide ai fini del calcolo dell’Irap. Inoltre, il credito non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 a mezzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e a partire dall’esercizio successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Per tale compensazione non vengono applicati i limiti di cui all’articolo 34, comma 1, L. 388/2000 e di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

É possibile cedere il credito di imposta, totalmente o parzialmente, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti come le banche e gli altri intermediari finanziari. Sulle modalità attuative relative alla cessione ed alla tracciabilità del credito di imposta si applicano le disposizioni di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 08.08.2020.

 

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento.

Tuttavia, è possibile ricevere, a seguito di apposita domanda, un’anticipazione non superiore al 30% del contributo a fondo perduto, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria o di cauzione.

Il contributo a fondo perduto copre il 50% dell’importo delle spese sostenute, fino ad un massimo di 40.000,00 euro.

L’intervento prevede l’elargizione di fondi più elevati a seconda della tipologia di spesa o del soggetto che la sostiene. In particolare:

  • per gli interventi di digitalizzazione e innovazione, sono previsti ulteriori 30.000,00 euro sul 15% dell’investimento;
  • per l’imprenditoria femminile (requisiti previsti dall’articolo 53 D.Lgs. 198/2006) o giovanile (trattasi di società cooperative o di persone costituite almeno per il 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, società di capitali con almeno due terzi delle quote possedute da giovani e con organi di amministrazione costituiti per almeno due terzi da giovani, imprese individuali gestite da giovani) il contributo si eleva di ulteriori euro 20.000,00;
  • per le imprese situate al Centro e al Sud Italia, vengono destinati ulteriori 10.000,00 euro.

 

Iter di accesso, limiti e cumulabilità

Per poter usufruire di entrambe le agevolazioni, è necessario presentare una domanda telematica in cui si dichiara il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

Il ministero del Turismo pubblicherà un avviso con le modalità di erogazione degli incentivi e l’individuazione delle spese eleggibili ai fini della determinazione degli stessi.

Le agevolazioni verranno concesse:

  • in base all’ordine cronologico delle domande;
  • nel limite di spesa sulla base delle risorse destinate per ciascun anno (100 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025).

Tali agevolazioni sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti di “de minimis e dal Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Inoltre, non sono cumulabili con altri contributi, agevolazioni, sovvenzioni concessi per gli stessi interventi.