24 Giugno 2017

Agenzie viaggi: le autofatture ricevute dai tour operator

di Giulio Benedetti
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Le agenzie viaggi che operano come intermediari in nome e per conto del tour operator gestiscono l’operazione attraverso il regime speciale previsto dall’articolo 74-ter del decreto Iva, attenendosi a quanto previsto dalla normativa e beneficiando della semplificazione documentale prevista dalla stessa.

Infatti, l’agenzia viaggi si troverà nella possibilità di non emettere alcun documento contabile, ma semplicemente di gestire la documentazione che verrà emessa dal tour operator organizzatore del viaggio.

Di fatto, il cliente viaggiatore si reca in agenzia viaggi per acquistare il pacchetto turistico organizzato dal tour operator, e l’agenzia viaggi agisce da intermediaria in nome e per conto del tour operator stesso.

Al concludersi dell’operazione, l’agenzia viaggi intermediaria riceverà la seguente documentazione:

  • estratto conto: ricevuto solitamene all’atto della conferma della prenotazione del pacchetto turistico. Questo esprime l’importo complessivo del pacchetto e a margine la provvigione riconosciuta all’agenzia intermediaria. Questo documento non deve essere contabilizzato né consegnato al cliente finale;
  • fattura ex articolo 74-ter D.P.R. 633/1972: questa fattura, emessa dal tour operator nei confronti del consumatore finale, riporta l’intero corrispettivo del pacchetto turistico ed è emessa nei confronti del consumatore finale con i suoi dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) domiciliato presso l’agenzia viaggi (quindi con l’indicazione: “c/o agenzia viaggi xxx, via yyyy, città zzz”). L’indicazione dei riferimenti dell’agenzia viaggi non deve trarre in inganno: questo documento non è da inserire nella contabilità dell’agenzia viaggi, ma è semplicemente da consegnare al cliente viaggiatore;
  • autofattura ex articolo 74-ter comma 8 D.P.R. 633/1972: questo documento è relativo alla provvigione spettante all’agenzia viaggi intermediaria, e viene emesso direttamente dal tour operator organizzatore del viaggio venduto.

L’autofattura ex articolo 74-ter comma 8 viene emessa dal tour operator entro il mese successivo al pagamento delle provvigioni e distingue al suo interno il totale delle provvigioni relative ai viaggi all’interno della UE e quelli extra UE: i primi sono considerati imponibili Iva 22%, i secondi non imponibili Iva articolo 9 del decreto Iva.

Il D.M. 340/1999 prevede, all’articolo 7, comma 4, la possibilità per l’agenzia viaggi di annotare direttamente sul registro Iva vendite l’operazione, imputando la commissione senza attendere l’autofattura inviata dal tour operator, sulla base di quanto indicato sull’estratto conto o sulla conferma di prenotazione.

L’agenzia viaggi intermediaria, quindi, operativamente si trova a dover inserire contabilmente solamente questo documento e lo farà nel seguente modo:

  • l’ammontare della provvigione costituisce ricavo di vendita;
  • l’ammontare dell’Iva (per le provvigioni su viaggi UE) non deve essere contabilizzato (in quanto di questo adempimento se ne fa carico il tour operator che effettua, nella sua contabilità, la doppia registrazione a debito e a credito della stessa).

L’autofattura viene quindi contabilizzata in regime Iva ordinario ed inserita nel registro Iva vendite ordinario senza contabilizzazione della relativa Iva (assolta) per operazioni UE, o con l’indicazione della non imponibilità Iva per operazioni extra UE.

Successivamente, per la gestione finanziaria dell’operazione, l’agenzia viaggi verserà al tour operator il corrispettivo incassato dal cliente al netto della provvigione ad essa spettante.

Contabilmente, quindi, avremo la rilevazione dell’incasso dell’intero corrispettivo relativo al viaggio, e il giroconto dello stesso al tour operator per un importo inferiore (pari alla provvigione maturata): operativamente viene utilizzato un conto transitorio dove rilevare queste operazioni di riscossione effettuate dall’agenzia viaggi.

Iva nazionale ed estera