19 Luglio 2016

L’Agenzia chiarisce la tassazione delle fonti rinnovabili

di Alessandro Bonuzzi
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La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno rientra nel reddito agrario ma a condizione che risulti soddisfatto il requisito della prevalenza.

Lo ha chiarito la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 54/E di ieri.

Si ricorda che l’articolo unico, comma 910, della L. 208/2015 ha cristallizzato l’applicazione della tassazione forfettaria in relazione alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.

In particolare, secondo l’attuale formulazione della norma che regola la fattispecie (articolo 1, comma 423, L. 266/2005), la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica

  • da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
  • da fonti fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno,

effettuate da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

Per la produzione eccedente tali soglie, il reddito imponibile è determinato forfettariamente con l’applicazione all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’Iva del coefficiente di redditività del 25%.

Per quanto riguarda la tassazione catastale, la risoluzione in commento evidenzia una importante distinzione tra le due fonti di energia.

Infatti, mentre in relazione al fotovoltaico la risoluzione n. 86/E/2015 ha precisato che, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione di energia costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e quindi si considerano produttive di reddito agrario, con riferimento alle fonti rinnovabili agroforestali la tassazione su base catastale trova, invece, applicazione solo nei limiti della franchigia di 2.400.000 kWh nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse.

Ciò in quanto, la circolare n. 32/E/2009 ha chiarito che il requisito della prevalenza deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore alle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

Conseguentemente, la risoluzione di ieri rammenta, in ordine, quali siano i criteri da considerare per verificare il soddisfacimento della prevalenza.

  1. Il criterio base è quello quantitativo, secondo cui la prevalenza è soddisfatta quando i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi. Tale criterio può essere utilizzato se i beni da confrontare hanno la medesima natura.
  2. Il secondo criterio di riferimento è quello del valore, secondo cui la prevalenza è soddisfatta quando il valore normale dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare i prodotti di terzi. Tale criterio va utilizzato se i beni da confrontare sono di natura diversa e, quindi, non è possibile applicare il criterio quantitativo.
  3. Laddove non sia possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei liquami), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante dai prodotti propri e quella derivante dai prodotti acquistati da terzi.

Si precisa, infine, che, in ogni caso, quindi sia se la fonte è fotovoltaica sia se trattasi di fonti rinnovabili agroforestali, la produzione e la cessione di energia oltre le soglie del reddito agrario scontano la tassazione forfettaria a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza.

In caso contrario, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica sono assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa (costi-ricavi).