8 Novembre 2019

Agenti e rappresentanti di commercio: detraibilità Iva autovetture

di Luca Caramaschi
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La scheda di FISCOPRATICO

In deroga alla detrazione attualmente stabilita nella misura forfetaria del 40% per quasi tutte le tipologie di impresa, l’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 consente la piena e totale detraibilità dell’Iva assolta all’acquisto delle autovetture per i soli agenti e rappresentanti di commercio (sia in forma individuale che societaria).

Contrariamente a quanto previsto ai fini della deducibilità dei costi nell’ambito delle imposte dirette, la detraibilità Iva al 100% prevista per gli agenti e rappresentanti ha, secondo l’Agenzia delle entrate, carattere tassativo e quindi non può essere estesa ad altra categoria di contribuenti (come ad esempio ai promotori finanziari o agli agenti di assicurazione).

Va poi detto che, relativamente a tali soggetti (promotori finanziari e agenti di assicurazione) l’indetraibilità oggettiva dell’Iva comporta, nella maggior parte dei casi, effetti negativi molto limitati, atteso che la quasi totalità delle operazioni tipiche da essi svolte rientra nella disciplina delle operazioni esenti e, quindi, genera pro rata generale di indetraibilità.

In presenza della riformata disciplina rimaneva ancora da chiarire se la disposizione contenuta nell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972 fosse pacificamente applicabile alle società svolgenti attività di agenzia.

Una risposta affermativa in tal senso è giunta dalla risoluzione AdE 34/E/2003. Le argomentazioni addotte dall’Agenzia delle entrate si basano sul riconoscimento della “strumentalità” delle autovetture quando queste vengono impiegate dagli agenti nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di agenzia o di rappresentanza di commercio.

Pertinente, inoltre, appare il richiamo operato dalla pronuncia ministeriale alla Legge quadro 204/1985, la quale, all’articolo 6, ammette che può essere agente anche un soggetto collettivo.

La citata risoluzione AdE 34/E/2003 coglie, inoltre, l’occasione per ribadire un concetto molto importante in ambito Iva e che condiziona la piena detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto.

Con l’articolo 19, comma 4, D.P.R. 633/72, infatti, nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 313/1997, viene introdotto un principio generale in virtù del quale si stabilisce che l’imposta assolta sull’acquisto di beni e servizi utilizzati in modo promiscuo non può essere detratta integralmente, dovendosi determinare la misura della detrazione stessa in conformità a “criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati”.

Va detto peraltro che tale principio non è stato reso pienamente operativo dalla circolare 328/1997, con il risultato che il criterio oggettivo richiesto dalla norma è senz’altro sostituito da necessari criteri soggettivi, scelti dall’agente o rappresentante di commercio che si trova a dover decidere in quale misura operare la detrazione dell’imposta relativa ad una autovettura utilizzata sia per esigenze personali che lavorative.

Nel caso di parziale indetraibilità dell’Iva (in quanto si suppone un parziale uso personale dell’autovettura) occorre prestare attenzione al fatto che tale componente non detraibile rappresenta, ai fini reddituali, una parte del costo del veicolo.

È, infatti, con la circolare 137/1997 che l’Agenzia, al paragrafo 15.12, ha chiarito che nel costo del veicolo occorre computare anche l’Iva indetraibile pagata per l’acquisto del bene.

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, eventi quali:

  • acquisizione dell’autovettura mediante leasing;
  • cessione dell’autovettura;
  • noleggio dell’autovettura;
  • spese di impiego dell’autovettura (inclusi i pedaggi autostradali),

non comportano particolari problemi per gli agenti e rappresentanti di commercio, in quanto per tali soggetti si ha la piena e totale detraibilità dell’Iva.

Con riferimento ai pedaggi autostradali è sempre bene ricordare l’abrogazione, avvenuta ad opera della legge finanziaria per l’anno 2008, della lettera e) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972: detto intervento, di fatto, assimilò il trattamento delle spese relative ai pedaggi stradali a quello di tutte le altre spese di impiego riguardanti i veicoli stradali a motore.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio, quindi, è attualmente possibile detrarre interamente l’Iva sull’acquisto dei veicoli e delle spese accessorie (carburanti, lubrificanti, manutenzioni, ricambi, ecc.) compresa l’imposta assolta sulle spese relative al transito autostradale.

Rappresentiamo, quindi, in forma schematica la disciplina Iva applicabile all’agente di commercio per l’utilizzo dell’autovettura aziendale.

 

Agenti e rappresentanti

(individuali o società)

Percentuale massima di detrazione Criterio

oggettivo

Spese di acquisizione dell’autovettura

(quote di ammortamento o canoni di leasing)

100% Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all’uso personale
Spese per l’impiego dell’autovettura

(manutenzione, custodia, riparazioni, acquisto carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, ecc.)

100% Individuazione della quota di indetraibilità riferibile all’uso personale

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