19 Novembre 2018

Adesso tocca all’Italia stabilire se prorogare il reverse charge

di Marco Peirolo
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La Direttiva n. 2018/1695/UE del 6 novembre 2018, nel modificare la Direttiva n. 2006/112/CE, estende il periodo di applicazione del meccanismo del reverse chargefacoltativo” per le cessioni di determinati beni e le prestazioni di determinati servizi a rischio di frode, nonché del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva (Quick Reaction Method – QRM).

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli articoli 199-bis e 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE, che attualmente prevedono l’applicazione dei predetti sistemi fino al 31 dicembre 2018.

L’articolo 199-bis consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell’Iva sulle cessioni e prestazioni tassativamente previste sia il soggetto passivo destinatario dei beni e servizi, in modo da contrastare i fenomeni di frode intracomunitaria dell’operatore inadempiente (“Missing Trader Fraud in Intra-Community trade” – MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.

L’articolo 199-ter, invece, offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell’inversione contabile per specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi al fine di combattere le frodi improvvise e massicce che potrebbero comportare perdite finanziarie gravi e irreparabili. Ai sensi dell’articolo 3 Direttiva n. 2013/42/UE, gli Stati membri possono applicare la misura speciale del QRM fino al 31 dicembre 2018.

La Commissione europea ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione riguardante gli effetti delle citate norme sulla lotta contro le frodi, da cui si desume che il meccanismo dell’inversione contabile di cui all’articolo 199-bis Direttiva 2006/112/CE è uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per lottare contro le frodi Iva in determinati settori o per prevenire il materializzarsi delle frodi. Dalla relazione emerge che il requisito del periodo minimo di due anni per l’applicazione della misura si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il reverse charge, ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza, viene suggerito al Consiglio europeo di eliminare il requisito del periodo minimo di due anni, oltre che di prorogare l’applicazione della misura.

Sebbene la procedura del QRM di cui all’articolo 199-ter Direttiva n. 2006/112/CE non sia mai stata utilizzata, gli Stati membri ritengono che debba continuare ad essere mantenuta, in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frode.

Alla luce delle conclusioni della relazione, l’articolo 1 Direttiva 2018/1695/UE ha prorogato l’applicazione degli articoli 199-bis e 199-ter Direttiva n. 2006/112/CE fino al 30 giugno 2022, vale a dire fino all’entrata in vigore prevista del regime definitivo dell’Iva, eliminando al contempo, per quanto riguarda il meccanismo del reverse charge previsto dall’articolo 199-bis, il requisito del periodo minimo di due anni.

Sul piano interno, le operazioni soggette a reverse charge con scadenza attualmente fissata al 31 dicembre 2018 sono quelle previste dall’articolo 17, comma 6, lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972, vale a dire:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 Direttiva 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell’articolo 12 della medesima Direttiva;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lett. a), D.P.R. 633/1972.

Per tali operazioni è, pertanto, necessario che lo Stato italiano proroghi l’applicazione del sistema dell’inversione contabile entro il 31 dicembre 2018, altrimenti, con l’anno nuovo, andranno assoggettate al regime ordinario, con addebito dell’imposta in fattura da parte del cedente o prestatore.

Si ricorda, infine, che il 2 ottobre 2018, il Consiglio europeo ha approvato la proposta di Direttiva che consentirà agli Stati membri maggiormente colpiti dalle frodi carosello di applicare, fino al 30 giugno 2022, il meccanismo del reverse charge per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di valore unitario superiore a 17.500 euro (Generalised Reverse Charge Mechanism – GRCM).

L’autorizzazione sarà concessa agli Stati membri interessati solo in presenza di determinate condizioni, tra cui un’incidenza delle frodi carosello pari ad almeno il 25% del divario tra l’Iva attesa e l’Iva incassata (cd. “VAT gap”).

La misura ha carattere temporaneo, in quanto è ipotizzabile che entro il 30 giugno 2022 sia raggiunto l’accordo sul regime Iva definitivo degli scambi intraunionali, che secondo la proposta di Direttiva COM(2017) 569 final continuerebbero ad essere tassati nello Stato membro di destinazione, ma con modalità differenti da quelle attuali e tali da contrastare più efficacemente le frodi commesse nell’attuale regime transitorio.

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