Adempimenti per il superbonus in condominio sulle parti private
di Euroconference Centro Studi TributariIn riferimento al credito per interventi su 2 diverse unità immobiliari costituite in condominio, il D.L. 39/2024 prevede il blocco alle cessioni del credito per gli interventi che non presentano alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
In alcuni cantieri sono stati presentati più titoli abilitativi (Comunicazione di inizio lavori asseverata da c.d. superbonus (Cilas) per le opere c.d. superbonus su parti comuni condominiali – Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per le altre opere interne non c.d. superbonus, ad esempio sostituzione infissi, sostituzione sanitari, eccetera).
Nel caso di specie il condominio è composto da 2 unità immobiliari possedute distintamente da 2 condomini.
Sono già stati realizzati gli interventi c.d. supersismabonus su parti comuni (legittimati dalla Cilas), con fatture pagate alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024.
Per quanto riguarda le opere su parti private, il condomino A ha provveduto al sostenimento di spese per lavori già effettuati alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, per cui le spese da questo sostenute rimangono cedibili anche nel 2024.
Il condomino B, invece, non ha sostenuto alcuna spesa su parti private per lavori già effettuati antecedentemente al blocco delle cessioni.
Essendo la Scia unica e il cantiere unitario, il condomino B può accedere all’opzione per la cessione del credito, invocando l’esecuzione dei lavori già avvenuta alla data del blocco della cessione sia sulle parti comuni (Cilas supersismabonus) sia relativamente all’unità A già effettuati da parte dell’altro condomino alla data di entrata in vigore del blocco?
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