Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 2 novembre
di Laura MazzolaLa sesta puntata di Adempimenti In Diretta è iniziata, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità, relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza, della scorsa settimana.
La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata alla rivalutazione delle partecipazioni, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario” è stato analizzato l’“esterometro”, quale comunicazione delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute.
Durante la sessione “adempimenti in pratica”, rubrìca curata da TeamSystem, sono state date indicazioni in merito al cassetto fiscale su TS Studio.
Sono stati ricevuti svariati quesiti; ne ho selezionati alcuni, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.
Sul podio ci sono:
3. PERFEZIONAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE
2. ESCLUSIONE OBBLIGO ESTEROMETRO PER BOLLETTA
1. COMUNICAZIONE FATTURE PASSIVE POST “ESTEROMETRO”
# 10
Decorrenza utilizzo credito Iva TR
Dopo aver presentato il modello Iva TR è subito possibile utilizzare il credito in compensazione?
B.P.
In linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza.
Nell’ipotesi, però, di superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, l’obbligo di utilizzare i predetti crediti “scatta” a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di compensazione.
Inoltre, nel caso di utilizzo in compensazione di credito per importi superiori a 5.000 euro annui, elevato a 50.000 euro per le start-up innovative, occorre richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza.
# 9
Termini trasmissione fatture emesse per operazioni transfrontaliere
Quali sono i termini per la trasmissione delle operazioni attive transfrontaliere dall’anno prossimo?
B.C.
In merito alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di intercambio e il formato del file “.xml”, con termini differenziati per operazioni attive e passive.
In particolare, per le operazioni attive, la trasmissione deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
# 8
Esterometro: fattura estero ricevuta in formato elettronico
Se ho ricevuto una fattura d’acquisto estera in formato elettronico, devo comunicarla ugualmente sull’esterometro?
ST.ASS.C. D. G.
Nell’ipotesi descritta nel quesito l’“esterometro” diventa facoltativo.
In particolare, come indicato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 293384/2021, la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
# 7
Forfettario: servizi ricevuti da soggetti intra
Forfetario che riceve fattura UE per commissioni utilizzo Pos (pochi euro al mese): deve fare liquidazione periodica Iva, esterometro e dichiarazione Iva annuale?
F.S.
Con riguardo a prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, occorre evidenziare che esse rimangono sottoposte alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. 633/1972.
Pertanto, nel caso di acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie, l’Iva è assolta in Italia, senza alcuna soglia minima.
Nel caso di specie, si tratta di servizi assimilabili alle fee pagate per i servizi di pagamento di cui all’articolo 135, par. 1 lett. d), della Direttiva 112/2006, ai sensi del quale sono esenti da Iva.
Pertanto, le fatture ricevute devono essere oggetto di autofatturazione ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, in regime di esenzione Iva.
Per quanto riguarda l’“esterometro”, la circolare 14/E/2019, al paragrafo 4.2 afferma: “Sono tenuti all’invio in esame (c.d. “esterometro”) tutti i soggetti passivi […] obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI […], risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario”.
Infine, si evidenzia che i soggetti forfettari sono esonerati dalla presentazione delle liquidazioni periodiche Iva e della dichiarazione annuale Iva.
# 6
Scadenza modello Iva TR
IVA TR: qual è la normativa che mi ha permesso di rinviare la scadenza al 2 novembre?
R.C.
Il modello Iva TR – “Richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale” deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.
Qualora il termine scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Nella fattispecie il termine scadeva domenica 31 ottobre, ultimo giorno del mese successivo al trimestre luglio-settembre, giorno festivo come il successivo 1° novembre.
Pertanto, la scadenza di invio è stata il 2 novembre.
# 5
Vantaggi regime OSS UE
Non riesco a capire i vantaggi del regime OSS UE. Occorre comunque aprire una posizione Iva nei singoli Stati, giusto?
S.M.
Con l’adesione al regime speciale OSS UE, gli obblighi, in materia di Iva, sono assolti in modo centralizzato e digitale, comunicando le operazioni effettuate e assolvendo l’Iva dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento all’Erario italiano.
I vantaggi del regime OSS, pertanto, sono rappresentati dall’esonero, da un lato, dall’obbligo di aprire una posizione Iva in ogni Stato membro di consumo e, dall’altro, dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale Iva.
Si ricorda, inoltre, che le operazioni effettuate nell’ambito di tale regime non concorrono alla formazione del volume di affari.
#4
Irrevocabile l’opzione di rivalutazione
L’opzione per la rivalutazione è revocabile?
M.L.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’opzione di rivalutazione è irrevocabile e il contribuente non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata e, inoltre, è tenuto a completare il versamento rateale.
L’imposta sostitutiva eventualmente non versata, infatti, verrà iscritta a ruolo.
Tuttavia, una parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, non condivide tale impostazione, ritenendo l’opzione ritrattabile con la conseguenza che il contribuente può sempre richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata (CTR Milano n. 71 dell’11.04.2011 e CTR Torino n. 87/36/10).
Altra parte della giurisprudenza, in particolare di legittimità, sostiene la tesi dell’Amministrazione finanziaria (si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 16162/2016).
# 3
Perfezionamento della rivalutazione
La rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’imposta sostitutiva o con l’indicazione in dichiarazione dei redditi?
M.F.
La rivalutazione delle partecipazioni sociali si perfeziona per il tramite di un duplice adempimento da espletarsi entro il 15 novembre 2021:
- la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
- il versamento, in autoliquidazione, dell’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.
Nell’ipotesi in cui il contribuente decida di versare ratealmente, fino ad un massimo di tre quote, l’imposta sostitutiva, la rivalutazione si perfeziona con il versamento della prima rata.
# 2
Esclusione obbligo “esterometro” per bolletta
Rientrano nell’esterometro le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale?
C.D.
In generale, devono essere comunicati, tramite “esterometro”, i dati delle fatture emesse in merito alle operazioni:
- effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti, ai fini Iva, in Italia;
- ricevute da parte di soggetti non stabiliti, sempre ai fini Iva, in Italia.
Rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa la fattura elettronica o, come previsto dal quesito, bolletta doganale.
# 1
Comunicazione fatture passive post “esterometro”
Dal 2022 l’esterometro non sarà più compilabile. Come dovremo procedere per la comunicazione delle fatture passive?
L.N.
Anche nel 2022 le fatture passive, relative all’acquisto di beni e servizi da fornitori esteri, continueranno ad essere ricevute in modalità analogica.
A seguito dell’abrogazione della comunicazione, il soggetto passivo ricevente, ossia il cessionario o committente, dovrà farsi carico di generare un documento elettronico da trasmettere al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, il soggetto dovrà emettere un’autofattura in “.xml” da trasmettere allo SdI per integrare l’Iva collegata.
Il documento dovrà essere uno dei seguenti:
- TD17, per l’integrazione/autofattura relativa all’acquisto di servizi dall’estero;
- TD18, per l’integrazione relativa all’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l’integrazione/autofattura relativa all’acquisto di beni e servizi da soggetti non residenti.
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