18 Marzo 2022

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 15 marzo

di Laura Mazzola
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Il ventiduesimo appuntamento di Adempimenti In Diretta è iniziato, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata all’istituto del ravvedimento operoso, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario”, dopo aver evidenziato le principali scadenze della settimana, è stato approfondita la compensazione del saldo Iva a credito 2021.

Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stata esaminato il ravvedimento operoso con TS Studio.

Sono arrivati diversi quesiti; ne ho selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.

Sul podio ci sono:

3. COMPENSAZIONE VERTICALE IVA

2. VISTO DI CONFORMITÀ DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

1. CREDITO IVA SUPERIORE A 5.000 EURO

 

# 10

Ravvedimento operoso Imu


L’Imu può essere ravveduta? Se sì, quali sono i codici tributo da utilizzare?

L.T.


Anche l’Imu, come gli altri tributi, in caso di omesso totale o parziale versamento, può essere pagata con ravvedimento operoso.

Al fine di sanare una posizione debitoria Imu, occorre utilizzare un solo codice tributo, ovvero il codice identificativo del tributo locale collegato alla singola tipologia di immobili.

Se, ad esempio, non è stata pagata una quota dell’Imu sui fabbricati “non prima casa”, occorre utilizzare il codice tributo 3918 per il pagamento sia dell’imposta da versare che delle sanzioni e degli interessi di mora.

Il modello F24 deve riportare il flag su “ravv.”.

 

# 9

CU: anticipazioni


L’importo relativo ad anticipazioni va indicato, all’interno della CU 2022, con il codice 8?

E.M.


Si premette che il codice 8 è stato sostituito dal codice 22.

Le somme che non costituiscono reddito, come ad esempio le spese anticipante in nome e per conto, devono essere indicate, all’interno del punto 7, con il codice 22.

 

# 8

Tardiva consegna CU 2022


L’eventuale tardiva consegna della CU 2022 al cliente comporta il pagamento di una sanzione?

E.S.


Secondo quanto indicato dalla prassi, l’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente-sostituito della certificazione, da parte del sostituto di imposta, è punito con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 D.Lgs. 471/1997.

Se, però, il ritardo non pregiudica gli obblighi dichiarativi del sostituto di imposta e non ostacola l’attività di controllo, non incidendo sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, la violazione è “meramente formale” e, pertanto, non sanzionabile, ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997.

 

# 7

CU 2022 in formato elettronico


La CU 2022 può essere inviata al cliente in formato elettronico o è obbligatorio il cartaceo?

T.R.


Il sostituto di imposta ha la facoltà di trasmettere al contribuente la CU 2022 in formato elettronico, purché sia garantita a quest’ultimo la possibilità di entrare nella disponibilità di tale documento e di poterlo materializzare per i successivi adempimenti.

Resta, di conseguenza, in capo al sostituto l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione.

Rimane, comunque, in capo al contribuente la facoltà di richiedere la trasmissione della CU 2022 in forma cartacea.

 

# 6

Residuo credito Iva 2020


Il credito Iva 2020 residuo può essere utilizzato fino all’invio del nuovo modello dichiarativo Iva?

D.G.


Il residuo credito Iva, relativo al periodo di imposta 2020, emerso dalla precedente dichiarazione annuale Iva, può essere utilizzato fino alla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022, relativa al periodo di imposta 2021.

L’eventuale credito rimanente ed importato nella nuova dichiarazione “si rigenera” come credito relativo all’anno 2021.

 

# 5

Versamento ravvedimento in momenti diversi


È possibile versare l’imposta, gli interessi e le sanzioni in momenti diversi?

F.E.


La risposta è affermativa, in quanto l’articolo 1, comma 1 secondo periodo, D.Lgs. 472/1997 prevede che “Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso”.

Occorre sottolineare però che la sanzione deve essere commisurata all’integrale tardivo versamento, ovvero nella misura dovuta in base al giorno in cui il 100 per cento dell’imposta è stata versata.

 

#4

Ravvedimento operoso: rateizzazione


Sono rateizzabili le somme dovute a seguito di ravvedimento operoso?

A.R.


La risposta è negativa.

Il ravvedimento operoso è frazionabile, ovvero è possibile sanare l’illecito versando in più tranches con l’effetto che, nelle more della sanatoria, l’Amministrazione finanziaria potrebbe rilevare l’omesso versamento (ad esempio tramite avviso di irregolarità) e inibirne la prosecuzione.

 

# 3

Compensazione verticale Iva


La compensazione di tipo verticale non è soggetta ad alcun limite?

S.R.


Esatto, non è soggetta a nessun limite.

Ecco perché la tipologia di compensazione è fondamentale per capire se si è soggetti a specifici limiti e secondo quali modalità.

Nello specifico, le compensazioni verticali non sono soggette ad alcun limite e non occorre presentare nessun modello F24, ma è sufficiente registrare il movimento in contabilità e sui registri Iva.

Si parla, infatti, di compensazione interna o da riporto.

 

# 2

Visto di conformità dichiarazione annuale Iva


Poniamo il caso di un cliente che ha maturato un credito Iva di 10.527 euro. Sono obbligato ad apporre il visto di conformità?

L&L s.s.


Per rispondere al quesito occorre verificare se siamo di fronte ad un contribuente virtuoso (cioè se ha un punteggio Isa elevato).

Se sì, possiamo procedere alla compensazione senza apposizione del visto, ma con il flag nella relativa casella di esonero del frontespizio.

Se no, invece, dobbiamo apporre il visto solo nell’ipotesi in cui si proceda a compensare orizzontalmente oltre il limite dei 5.000 euro.

Nell’ipotesi, infatti, in cui si decida di utilizzare fino a 4.999 euro, non è obbligatorio apporre il visto di conformità.

 

# 1

Credito Iva superiore a 5.000 euro


Credendo che il cliente avesse maturato un credito Iva inferiore a 5.000 euro, abbiamo già iniziato a compensarlo a gennaio. Ora, in sede di invio del modello dichiarativo, ci siamo accorti che il credito è maggiore. Dobbiamo riversare?

L.G.


La risposta è negativa.

Per importi fino a 5.000 euro l’utilizzo in compensazione è libero già a partire da gennaio.

Per gli importi superiori dobbiamo attendere dieci giorni dopo l’invio del modello dichiarativo Iva 2022 con apposizione del visto o eventuale flag collegato all’esonero.

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