18 Aprile 2018

Acquisto carburante auto: le regole per la detraibilità

di EVOLUTION
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La disciplina Iva prevede una limitazione alla detrazione dell’imposta gravante sugli acquisti di mezzi di trasporto, con esclusione del caso in cui i medesimi siano oggetto dell’attività o siano utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle regole della detrazione dell’Iva afferente gli acquisti relativi a veicoli stradale a motore.

La lettera c) dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972 prevede la detrazione nella misura del 40% per i “veicoli stradali a motore” utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività d’impresa e per fini privati.

Si tratta, a prescindere dalla classificazione in sede di immatricolazione, di tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La detrazione forfetaria non si applica ai motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e ai relativi componenti e ricambi, compresi i carburanti e lubrificanti destinati ai motocicli medesimi e le prestazioni relative agli stessi (manutenzione, riparazione, custodia e gestione, pedaggi stradali inclusi).

Per tali beni e servizi opera, infatti, un regime di totale indetraibilità oggettiva, tranne che per i soggetti per i quali i motocicli di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici formino oggetto dell’attività propria dell’impresa (risoluzione del Dipartimento delle Politiche fiscali 20 febbraio 2008, n. 6, § 1).

La citata lettera c) dell’articolo 19-bis1 prevede che la detrazione forfetaria del 40% non opera per:

  • i veicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (come sopra definita), come nel caso dei veicoli acquistati dal rivenditore o quelli acquistati dalle società di noleggio;
  • i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Al ricorrere delle suddette eccezioni, la misura della detrazione deve essere determinata in funzione del criterio di inerenza, cioè dell’utilizzo del veicolo nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione.

Tali deroghe recepiscono l’articolo 3 della decisione del Consiglio UE 18 giugno 2007 (con la quale è stata autorizzazione la detrazione Iva nella misura del 40%), secondo cui la limitazione del 40% non si applica per:

  • i veicoli utilizzati come taxi;
  • i veicoli utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
  • i veicoli utilizzati per noleggio e leasing;
  • i veicoli utilizzati dai rappresentanti di commercio.

La limitazione all’esercizio della detrazione prevista per l’acquisto o l’importazione dei veicoli ad utilizzo promiscuo si applica anche, ai sensi della lettera d) dell’articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972, per:

  • l’acquisto di carburanti o lubrificanti;
  • le spese di custodia, manutenzione, riparazione e impiego;
  • le prestazioni di noleggio, locazione operativa e leasing;
  • i pedaggi stradali.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l’evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, il comma 923 dell’articolo unico della L. 205/2018 ha aggiunto alla lettera d dell’articolo 19-bis.1 del decreto Iva il seguente periodo: “L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Il nuovo obbligo decorre a partire dal 1° luglio 2018.

Ciò significa che dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’Iva, i professionisti e le imprese devono pagare gli acquisti di benzina e gasolio, effettuati presso i distributori stradali, con mezzi che ne assicurino la tracciabilità.

Secondo il provvedimento AdE 4 aprile 2018, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:

  1. gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  2. quelli elettronici previsti all’articolo 5 del D.Lgs. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
  • addebito diretto;
  • bonifico bancario o postale;
  • bollettino postale;
  • carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Inoltre, sono considerati mezzi di pagamento validi:

  • le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di netting che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione;
  • le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti.

Ai sensi del successivo comma 926, sempre con decorrenza 1° luglio 2018, la scheda carburante è soppressa.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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