12 Aprile 2018

Acquisti carburante: l’Agenzia lascia spazio ai dubbi

di Raffaele Pellino
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È paradossale che su un tema tanto sentito come quello delle spese legate all’acquisto di carburanti e lubrificanti un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria porti con sé un carico di criticità più che di chiarimenti.

A ben vedere, il tentativo dell’Amministrazione era quello di allineare le differenze tra normativa Iva e Tuir create con la Legge di Bilancio 2018. Tentativo maldestro, visto che restano ancora aperte problematiche di non poco conto.

Il provvedimento – lo si ricorda – stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti “diversi” dal denaro contante.

Sul fronte Iva, in merito alla prima parte “nulla questio”: il provvedimento in applicazione dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972 individua – ai fini delle detrazione dell’Iva relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore – le seguenti modalità di pagamento “tracciabile”:

  1. assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
  2. mezzi di pagamento elettronici previsti dall’articolo 5 D.Lgs. 82/2005 tra cui, a titolo meramente esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
  3. carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il provvedimento non tiene conto, tuttavia, della parte dell’articolo 19-bis1, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972 laddove si dispone che l’imposta relativa “alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore”, lasciando così intendere che per tali spese sia ancora possibile ricorrere al pagamento in contanti.

Pertanto, si ritiene che sia possibile restringere il campo di applicazione degli strumenti tracciabili ai soli acquisti di carburanti e lubrificanti effettuati per aeromobili, natanti e veicoli stradali, lasciando aperta la porta del contante alle altre spese (manutenzione, riparazione, pedaggi).

Anche sul versante delle imposte dirette si rilevano incongruenze. Con l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 164 Tuir, infatti, il legislatore ha disposto che “Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Non è chiaro, anche in questo caso, se la deducibilità interessi solo gli acquisti di carburante e lubrificante o anche le altre spese relative alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione. E, per di più, se la deducibilità delle spese ricomprendono l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore: la norma del Tuir, a differenza di quella Iva, richiama solo le spese di carburante per autotrazione.

In realtà il provvedimento si limitata ad equiparare l’utilizzo dei mezzi di pagamento “tracciabili” anche ai fini della deducibilità delle spese per acquisti di carburanti e lubrificanti, lasciando tuttavia intendere che tale utilizzo si “estenda” anche agli acquisti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore.

Diversa, invece, la questione relativa alle prestazioni di riparazione e manutenzione che non vengono menzionate né dalla norma né dal recente provvedimento.

Così, per l’intervento di una officina meccanica che effettua una manutenzione sull’autovettura di un contribuente Iva, si ritiene che il pagamento possa essere effettuato anche in contanti, considerato che ai fini delle imposte dirette il perimetro di applicazione del citato del comma 1-bis è limitato alle sole spese di carburante.

In questo ginepraio di incertezze, non resta che attendere ulteriori chiarimenti ufficiali.

 

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