11 Febbraio 2019

Accesso ad una manifestazione educativa: luogo impositivo

di Marco Peirolo
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La Corte di giustizia si pronuncerà sulla portata dell’articolo 53 Direttiva 2006/112/CE, corrispondente all’articolo 7-quinquies, lett. b), D.P.R. 633/1972, secondo cui “il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente”.

Il tema, che costituisce oggetto della causa C-647/17 (Srf konsulterna), è quello dell’individuazione del luogo impositivo del seminario organizzato da una società svedese i cui partecipanti sono operatori economici anch’essi svedesi.

Siccome l’evento si svolge in altro Stato membro, si è posta la questione se il medesimo debba essere assoggettato a Iva in base al criterio del luogo di esecuzione della prestazione, di cui al citato articolo 53 Direttiva 2006/112/CE, oppure in applicazione della regola territoriale generale dell’articolo 44 della stessa Direttiva 2006/112/CE, che considera i servizi cd. “generici” come territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente.

L’individuazione del criterio territoriale in concreto applicabile è determinante nel caso di specie, in quanto la prestazione è tassata in Svezia privilegiando la natura generica della prestazione, mentre dando rilievo alla deroga territoriale si delocalizza la prestazione nello Stato membro in cui si svolge il seminario.

Dall’articolo 53 Direttiva 2006/112/CE si desume che i servizi elencati dalla norma, se resi nei rapporti “B2B”, sono attratti nel “criterio-base” del committente, ad eccezione dei servizi connessi all’accesso alle manifestazioni e dei servizi accessori connessi con l’accesso, per i quali il requisito della territorialità è sempre definito in funzione del luogo di materiale esecuzione.

A tale riguardo, un utile contributo all’individuazione dei servizi da ultimo citati è fornito dagli articoli 32, par. 1, e 33 Regolamento UE 282/2011, in base ai quali:

  • i servizi aventi per oggetto l’accesso alle manifestazionicomprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica”; nel novero dei servizi in esame il 2 dell’articolo 32 comprende, tra gli altri, il diritto d’accesso a spettacoli, rappresentazioni teatrali, fiere, concerti, manifestazioni sportive e manifestazioni educative e scientifiche, mentre il successivo par. 3 esclude che possa essere considerato “servizio relativo all’accesso a una manifestazione” l’utilizzazione degli impianti, sportivi o di altro tipo, a fronte del pagamento di quote di iscrizione;
  • i servizi accessori all’accesso alle manifestazioni devono essere forniti separatamente (e dietro corrispettivo) allo spettatore della manifestazione e comprendono, in particolare, l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma escludono i semplici servizi di intermediari relativi alla vendita di biglietti.

Nella fattispecie di cui alla causa C-647/17, il problema che, in buona sostanza, si pone è stabilire quale sia l’oggetto della prestazione resa dalla società svedese, cioè l’accesso al seminario o l’organizzazione del seminario stesso.

Nelle conclusioni presentate dall’Avvocato generale presso la Corte di giustizia il 10 gennaio 2019, tale aspetto è ben rappresentate nei punti 53-60, ove si rileva che “la chiave per interpretare l’articolo 53 risiede nell’enfasi che tale disposizione pone sui singoli partecipanti. Tale impostazione è indirettamente confermata dall’articolo 33 del regolamento n. 282/2011, che fa riferimento ai servizi forniti «alla persona che assiste a una manifestazione» (…). Di conseguenza, la caratteristica essenziale dei servizi che rientrano nell’articolo 53 consiste nel fornire a una o più persone il diritto di accedere ai locali in cui si svolge una manifestazione educativa. Si può ritenere che il pagamento del corrispettivo sia effettuato in cambio della concessione a un certo numero di persone del diritto ad accedere a una determinata manifestazione. In pratica, pertanto, quando l’organizzatore di una manifestazione gestisce il numero di persone legittimate ad accedere ed esige da soggetti passivi il pagamento di un corrispettivo per l’accesso, è probabile che tale manifestazione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 53 della direttiva 2006/112/CE”.

Al contrario, prosegue l’Avvocato UE, “la fornitura di una manifestazione in quanto tale, vale a dire un servizio che consiste nell’organizzare o nell’ospitare una manifestazione educativa e nel commercializzarla nel suo complesso esula dall’articolo 53. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, quando un servizio consiste nella vendita di un corso o di un seminario preconfezionati a un soggetto passivo, in vista della sua ulteriore rivendita ad altri soggetti passivi o al fine di offrirlo, congiuntamente, a un gruppo più o meno definito (ad esempio, ai membri del personale e ai familiari che li accompagnano), anche nel caso in cui la capacità complessiva sia già definita”. Inoltre, “quando l’«accesso» a una manifestazione costituisce uno dei numerosi elementi di una prestazione composta (e, quindi, non può essere considerato come il suo elemento essenziale), tale servizio dovrebbe essere soggetto, nel suo complesso, alla regola generale di cui all’articolo 44. Tale sarebbe il caso, ad esempio, di un servizio che consiste nell’organizzare un viaggio di lavoro per il capo contabile di una società, che comprende non solo la partecipazione a una conferenza formativa, ma anche pasti, sistemazione in albergo e una serie di visite ad attrazioni turistiche”.

Dalle considerazioni esposte, l’Avvocato generale trae la conclusione (corretta) che, “allorché l’organizzatore di una manifestazione educativa venda il servizio di realizzazione di tale manifestazione, nel suo complesso, a un terzo, a un datore di lavoro che intenda offrire ai propri dipendenti una formazione interna o al proprietario di un centro conferenze che intenda commercializzare egli stesso tale manifestazione, tale operazione esula dall’articolo 53 ed è assoggettata ad imposta ai sensi dell’articolo 44. Per contro, nel caso in cui il soggetto passivo che ha acquisito tale manifestazione «chiavi in mano» (ri)venda i posti disponibili a un altro soggetto passivo, a un prezzo che dipende essenzialmente dal numero di persone partecipanti, l’«accesso» a tale manifestazione costituisce l’essenza di tale servizio e, di conseguenza, si applica l’articolo 53. Analogamente, qualora un datore di lavoro che abbia acquistato la fornitura di servizi relativa a una manifestazione si renda conto che la sala conferenze in cui avrà luogo tale manifestazione potrebbe ospitare più persone oltre ai propri dipendenti e decida di vendere i posti restanti a uno o più soggetti passivi e (ovviamente) applichi un prezzo per ogni persona ammessa, anche tale o tali operazioni saranno assoggettate all’articolo 53”.

In definitiva, ritornando al caso materiale, occorre comprendere se, alla luce delle circostanze che caratterizzano la fattispecie, non emergenti dai fatti di causa, il servizio reso dalla società svedese sia il diritto di accesso al seminario o, piuttosto, un servizio complesso in cui il diritto di accesso sia l’elemento principale.

Alla Corte viene, pertanto, suggerito di risolvere la questione nel modo seguente: “L’espressione «prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni (…) educative», di cui all’articolo 53 della direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere interpretata nel senso che concerne unicamente i servizi prestati a soggetti passivi il cui elemento essenziale consiste nella vendita di diritti individuali di accesso a un seminario professionale educativo della durata di uno o più giorni, allorché tale seminario si svolga in un luogo determinato e il suo contenuto sia definito in anticipo, aspetti il cui accertamento spetta al giudice del rinvio. È irrilevante che: i) tutti i clienti rendano disponibili al prestatore informazioni quali i loro dati di identificazione fiscale; ii) il servizio in questione richieda l’iscrizione o il pagamento anticipati; iii) tale servizio sia offerto unicamente a un determinato gruppo o al pubblico generale; e iv) il fatto che tale servizio, se sottoposto a tassazione nello Stato membro in cui la manifestazione in questione si svolge, determini un onere amministrativo supplementare in capo al prestatore o ai suoi clienti”.

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