4 Settembre 2017

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali della Guardia di Finanza – parte II°

di Angelo Ginex
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Come fatto presente in un precedente contributo, i poteri di accesso, ispezione e verifica fiscale, sono disciplinati, in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, dagli articoli 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972.

Sequestro di documenti e di scritture

I verificatori fiscali possono:

  1. eseguire o fare eseguire copie o estratti di documenti e scritture contabili;
  2. apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla, insieme con la data ed il bollo d’ufficio;
  3. adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione e la sottrazione dei libri e dei registri.

In caso di impossibilità di riprodurne o farne constare il contenuto a verbale ovvero in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale, i verificatori possono procedere al sequestro di documenti e scritture contabili.

Il provvedimento di sequestro non è soggetto ad autorizzazione della magistratura, avendo soltanto natura amministrativa, ed è circoscritto alle ipotesi delineate dalla norma, ovvero a documenti e scritture contabili, con esclusione di ogni interpretazione estensiva o analogica.

 

Scritture contabili detenute presso terzi

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili si trovano presso altri soggetti, lo stesso è tenuto ad esibire un’attestazione rilasciata dai soggetti stessi, recante la specificazione che le scritture sono in loro possesso.

In tal caso, i verificatori possono recarsi presso lo studio del professionista e, se quest’ultimo oppone il segreto professionale, è necessaria l’autorizzazione del P.M. per esaminare i documenti.

 

Apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti

Per quanto concerne l’apertura di pieghi sigillati, borse e casseforti, è necessaria l’autorizzazione del P.M. per procedere, durante l’accesso, a:

  • perquisizioni personali;
  • apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili;
  • esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.

Queste attività non necessitano, invece, di alcuna autorizzazione in presenza di altra autorizzazione dell’Autorità giudiziaria per il compimento di una perquisizione domiciliare, essendo evidente che l’autorizzazione alla perquisizione domiciliare è comprensiva di ogni attività strumentale necessaria per l’acquisizione delle prove.

La necessità di tale autorizzazione può indurre a ritenere che essa sia necessaria quando occorre visionare documenti informatici protetti da password. Tuttavia, la Guardia di Finanza ha chiarito che la suddetta autorizzazione non è necessaria per visionare email già aperte dal destinatario, ma serve per visionare posta elettronica non letta o in relazione alla quale è eccepito il segreto professionale.

 

Novità del D.L. 193/2016

Ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 16, D.L. 193/2016, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno.

Tuttavia, la norma specifica che ciò non opera per le richieste avvenute in occasione di accessi, ispezioni e verifiche, intendendosi per tali (presumibilmente) quelle eseguite nei controlli sostanziali, e non nell’ambito delle c.d. indagini a tavolino, nonché in occasione di procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

 

La gestione dei controlli fiscali