30 Giugno 2018

Accertamento studi di settore

di EVOLUTION
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L’accertamento da studi di settore è una particolare tipologia di accertamento standardizzato rientrante nella previsione di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 600/1973: si tratta, quindi, di un accertamento di tipo analitico-induttivo destinato ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria giunge alla determinazione di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici seppur gravi, precise e concordanti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le regole previste dal D.P.R. 600/1973 finalizzate all’accertamento sugli studi di settore.

Gli studi di settore sono stati introdotti per la prima volta dall’articolo 62 bis del D.L. 331/1993 con la dichiarata finalità di rendere più efficace l’azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all’articolo 11 D.L. 69/1989.

L’ambito soggettivo di riferimento è costituito da tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e conseguono ricavi (o compensi) inferiori ai 7,5 milioni di euro.

L’assoggettamento all’obbligo di compilare lo studio di settore viene meno in presenza di:

  • cause di inapplicabilità: condizioni ostative che originano da determinate peculiarità dell’attività svolta e che la collocano al di fuori del modello assunto a riferimento durante la costruzione dello studio di settore;
  • cause di esclusione: circostanze particolari che, influendo sull’attività svolta, escludono l’applicazione dello studio di settore per un determinato periodo d’imposta.

L’inapplicabilità dello studio di settore o la presenza di una causa di esclusione devono venire comunicate dal contribuente attraverso la compilazione di specifici righi del modello Unico.

Il risultato dello studio, ottenuto attraverso l’effettuazione delle analisi:

  • discriminante;
  • della coerenza;
  • della normalità economica;
  • della congruita;

può essere modificato a seguito dell’intervento dei cd. correttivi anticrisi.

Gli studi di settore trovano applicazione con riferimento alle imprese ed agli esercenti arti e professioni che svolgono, come attività prevalente, un’attività per la quale risulti approvato uno specifico modello e nei cui confronti non operino cause di esclusione o di inapplicabilità.

Lo sviluppo delle quattro analisi econometriche che costituiscono l’essenza degli studi di settore (analisi discriminante, di coerenza, di normalità e di congruità) è effettuato attraverso un software distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate e denominato “Ge.ri.co”.

Il calcolo viene svolto partendo dal risultato dell’analisi di congruità, al quale devono poi essere sommate le eventuali maggiorazioni legate all’esito dell’analisi di normalità. Infine, possono trovare applicazione, laddove ricorrano le condizioni specificamente previste, i correttivi anticrisi.

Il valore così individuato costituisce il valore puntuale dei ricavi o compensi di riferimento, il cui mancato raggiungimento da parte del contribuente costituisce un esito di non congruità rispetto allo studio di settore.

L’articolo 10, primo comma, L. 146/1998 prevede che “gli accertamenti basati sugli studi di settore […] sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”.

La disposizione di cui all’articolo 10, primo comma, L. 146/1998 deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dall’articolo 62 sexies, comma 3, D.L. 331/1993 in forza del quale “gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis del presente decreto”.

Alla luce delle disposizioni richiamate, lo scostamento tra i ricavi o compensi stimati dallo studio di settore e quelli dichiarati dal contribuente costituisce elemento idoneo a fondare un accertamento analitico-induttivo ex articolo 39, primo comma, lettera d-ter), D.P.R. 600/1973.

Dal punto di vista sanzionatorio, è possibile che si vengono a compiere reati come:

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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