9 Giugno 2018

Accertamento analitico induttivo

di EVOLUTION
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L’articolo 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973 individua un metodo di accertamento cd. analitico-induttivo (o anche analitico-presuntivo) che consente all’ufficio di muovere dai dati analitici indicati nella contabilità del contribuente per giungere, attraverso l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti, alla determinazione di attività non dichiarate o al disconoscimento di passività dichiarate, prescindendo parzialmente dalle scritture contabili.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la modalità con la quale si realizza l’accertamento analitico induttivo.

Il metodo di accertamento analitico-induttivo è una metodologia accertativa che consente all’ufficio di avvalersi di presunzioni, disattendendo in parte le risultanze delle scritture contabili.

Si tratta di un metodo ammesso quando l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione risulti dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 del D.P.R. 600/1973, ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32 del D.P.R. 600/1973.

La doppia natura dell’accertamento in esame è giustificata dalla necessità per l’Amministrazione finanziaria di colmare, appunto attraverso un ragionamento di tipo induttivo, le lacune o le inesattezze individuate nell’ambito di un impianto contabile giudicato, nel complesso, attendibile.

La peculiarità del controllo in parola consiste nel fatto che la prova del comportamento scorretto da parte del contribuente può essere fornita anche tramite l’utilizzo di presunzioni semplici.

In generale, presunzioni possono essere distinte in legali oppure semplici:

  • sono presunzioni legali quelle la cui valenza in termini probatori è stabilita direttamente dalla legge, non essendo concesso al giudice discostarsi da tale valutazione. Esse si distinguono in relative e assolute, a seconda che sia o meno prevista la possibilità di fornire prova contraria;
  • sono presunzioni semplici, invece, sono quelle in cui la legge rimette al libero apprezzamento del giudice la valutazione circa il valore probatorio delle stesse.

Tuttavia, affinché possano assumere valore probatorio, le presunzioni devono essere:

  • gravi, ovvero devono essere altamente attendibili;
  • precise, ossia dotate di specificità e concretezza e non suscettibili di diversa e altrettanto verosimile interpretazione;
  • concordanti, e quindi non contrastanti tra loro e non contraddette da altri elementi probatori caratterizzati da un elevato grado di certezza.

In relazione al requisito della concordanza è opportuno evidenziare come lo stesso non richieda, necessariamente, la presenza di una pluralità di indizi, potendo risultare sufficiente a fondare il ragionamento presuntivo anche un solo elemento, purché grave e preciso.

La determinazione analitico-induttiva delle attività sottratte a tassazione viene comunemente definita ricostruzione e può avvenire con diverse modalità.

In merito alle istruzioni sull’attività di verifica, esistono diversi metodi di ricostruzione indiretta, i quali possono essere sostanzialmente distinti in tre categorie, ovvero:

  • ricostruzioni basate sui dati relativi alla movimentazione delle merci;
  • ricostruzioni basate sui dati relativi ai fattori della produzione o ad altri elementi strutturali;
  • ricostruzioni basate su altri elementi di fatto o documentali.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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