1 Settembre 2022

Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
Scarica in PDF

Le società che nel quinquennio 2017 – 2021 hanno dichiarato cinque perdite fiscali consecutive, ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al minimo, non saranno più considerate di “comodo” nel periodo d’imposta 2022.

È la diretta conseguenza che deriva dall’abrogazione, disposta dall’articolo 9 D.L. 73/2022 (e confermata dalla legge di conversione), della disciplina delle società in perdita sistematica introdotta a far data del periodo d’imposta 2011 dal D.L. 138/2011.

Nel nostro ordinamento sussistono due fattispecie di società di “comodo”:

  • le società non operative, di cui all’articolo 30 D.L. 724/1994, qualora i ricavi effettivi sono inferiori a quelli minimi presunti che derivano dall’applicazione di alcune percentuali sul valore degli asset presenti nell’attivo di bilancio (test di operatività);
  • le società in perdita sistematica (fattispecie introdotta nel 2011), qualora per cinque periodi d’imposta consecutivi siano state dichiarate sempre perdite fiscali, ovvero quattro perdite ed un reddito imponibile inferiore al “minimo”.

La peculiarità di tale seconda ipotesi risiede nella circostanza che lo status di società in perdita sistematica si realizza nel periodo d’imposta successiva al quinquennio di “osservazione” (formato dai periodi d’imposta in perdita fiscale).

Allo scopo di mitigare gli effetti negativi che derivano dall’applicazione di entrambe le fattispecie, il legislatore e l’Agenzia delle entrate hanno previsto delle cause di esclusione (comuni ad entrambe le ipotesi) ed alcune cause di disapplicazione (alcune applicabili a tutte e due le situazioni ed altre ad una sola di esse).

Resta ferma, inoltre la possibilità di presentare istanza di interpello finalizzata a comprovare l’impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi presunti, o per giustificare la dichiarazione di perdite fiscali, così come la disapplicazione “automatica” con segnalazione nel modello Redditi.

Con l’intervento del D.L. 73/2022 (decreto “Semplificazioni fiscali”) è stata abrogata la fattispecie delle società in perdita sistematica, ma è stata mantenuta l’ipotesi (tradizionale) della società non operativa.

L’aspetto più interessante riguarda la decorrenza della novità che, come previsto dallo stesso articolo 9 D.L. 73/2022, agisce a partire dal periodo d’imposta 2022, con impatto nella gestione del modello Redditi 2023.

Nel 2011, quando il legislatore ha introdotto la disciplina della società in perdita sistematica, l’Agenzia delle entrate (circolare 35/E/2012) ha avuto modo di chiarire che le disposizioni in questione trovavano applicazione a decorrere dal 2012.

Quindi, il periodo di osservazione rilevante (all’epoca, pari a tre anni) era il triennio 2009-2010-2011.

In altre parole, il periodo di entrata in vigore della norma rappresentava il periodo in cui verificare lo status di società in perdita sistematica mediante verifica del triennio precedente.

Lo stesso “metro” di valutazione deve essere applicato anche per l’abrogazione della disciplina, considerando il 2022 il primo anno in cui la società non può più essere considerata in perdita sistematica.

Ciò comporta che la verifica dei risultati fiscali dichiarati nel quinquennio che va dal 2017 al 2021 non assume più alcun rilievo in quanto dal 2022 (primo anno successivo al predetto periodo) la disciplina delle società in perdita sistematica non è più applicabile.

Pertanto, tenendo conto che entro il prossimo mese di novembre dovrà essere presentato il modello Redditi 2022 per l’anno 2021, l’eventuale “quinta” perdita dichiarata non assumerà alcun rilievo per la determinazione del reddito del periodo d’imposta 2022, che dovrà avvenire nei modi ordinari (salva l’applicazione della disciplina delle società non operative per mancato superamento del test di operatività).

L’impostazione illustrata è confermata dallo stesso articolo 9 D.L. 73/2022 laddove, nel quantificare la mancanza di gettito derivante dall’abrogazione, prende in considerazione, quale prima periodo d’imposta interessato il 2023, ovvero l’anno in cui saranno dovute le (a questo punto minori) imposte relative al periodo di imposta 2022.