A che punto è l’attuazione delle molteplici novità introdotte per lo sport e il terzo settore?
di Barbara AgostinisDurante il diciottesimo incontro del Master Breve sarà analizzato il rapporto fra lo sport e il terzo settore, che, seppure regolati da fonti normative specifiche, presentano numerosi aspetti comuni e interferenti.
La circostanza per cui alcune prescrizioni, peraltro significative, relative al terzo settore siano contenute (oltre che nel Codice del terzo settore) anche nella recente riforma dello sport impone un raffronto particolarmente attento fra le due discipline, nonché un’articolata e non sempre facile opera di armonizzazione interpretativa.
L’articolo 6, D.Lgs. 36/2021, stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici, oltre ad assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli articoli 36 e ss., cod. civ.), associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, società di capitali e cooperative (di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile) possano costituirsi come enti del terzo settore (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche. Con riguardo a questi ultimi, precisa che: “agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.
La disposizione sopra menzionata regolamenta l’ipotesi in cui un ente che svolge attività sportiva come attività di interesse generale assuma contestualmente la duplice natura di Ets (perlopiù associazione di promozione sociale) e sodalizio sportivo dilettantistico (associazione sportiva dilettantistica), purché regolarmente iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore (d’ora in poi RUNTS) e al Registro delle attività sportive dilettantistiche (d’ora in poi RAS).
Oltremodo evidente è l’importanza assunta dall’iscrizione a ciascun registro, trattandosi di atto insostituibile per acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico e/o del terzo settore.
Oltre a consentire l’ingresso nel mondo sportivo e nel contesto del terzo settore, l’iscrizione al rispettivo registro permette di acquisire la personalità giuridica, in deroga alle disposizioni del D.P.R. 361/2000.
La modalità “semplificata” di riconoscimento, recentemente introdotta, rispettivamente dall’articolo 14, D.Lgs. 39/2021, per gli enti sportivi dilettantistici, e dall’articolo 22, D.Lgs. 117/2017, per il terzo settore, presuppone un controllo notarile “di legalità”, relativo alla presenza di un capitale minimo ai sensi di legge e alla conformità dello statuto alle disposizioni normative.
Al riguardo, l’articolo 7, D.Lgs. 36/2021, impone, tra l’altro, di indicare l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, precisando che il suddetto requisito non è richiesto per gli enti i quali, costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 4, D.Lgs. 117/2017, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al RUNTS. Una simile “deroga” non esonera tali sodalizi dall’adeguare i propri atti interni alle prescrizioni introdotte dalla recente riforma.
Gravi sono invero le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni legislative, tali da determinare la cancellazione del sodalizio dal RAS e, conseguentemente, la perdita dello status di ente sportivo dilettantistico, presupposto della legittima percezione di agevolazioni fiscali destinate al settore sportivo.
Non può, tuttavia, essere trascurato il fatto che il medesimo sodalizio, qualora in possesso dei requisiti necessari, può conservare la qualifica di ente del terzo settore e la fruizione delle relative agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 117/2017, rimanendo iscritto al RUNTS.
Questi e altri argomenti di rilevante interesse per gli enti sportivi dilettantistici e del terzo settore saranno oggetto di approfondimento durante il diciottesimo incontro del Master Breve.