29 Dicembre 2014

730 precompilato e responsabilità degli intermediari per il visto

di Luca Mambrin
Scarica in PDF
Tra i principali aspetti
innovativi e particolarmente delicati in tema del nuovo modello
730 precompilato vi è sicuramente la
responsabilità in capo agli intermediari per l’apposizione del visto di conformità.
In particolare l’art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di
controlli formali ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 a seconda che
il contribuente presenti il modello 730 precompilato
direttamente, tramite il
proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o tramite
CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente
accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o
vi apporti integrazioni o correzioni. In particolare si possono presentare
tre differenti situazioni:
  • la dichiarazione viene accettata, presentata senza modifiche direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: l’art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 175/2014 esclude il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia dagli enti esterni, fermo restando  il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  • la dichiarazione viene presentata con modifiche (che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta) direttamente o tramite il datore di lavoro che presta assistenza fiscale: l’art. 5, comma 2, prevede che in tale circostanza non operino le esclusioni di cui al comma precedente, pertanto il controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione compresi quelli trasmessi all’agenzia dagli enti esterni, fermo restando inoltre il controllo delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni;
  • la dichiarazione viene presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati: l’art. 5, comma 3, prevede che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti all’Agenzia da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, fermo restando anche in tale circostanza il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Dunque, se i
modelli 730 precompilati (con o senza modifiche) vengono presentati tramite
CAF o professionisti abilitati, il controllo formale ex art. 36-
ter viene eseguito in capo agli stessi, in quanto obbligati a rilasciare
il visto di conformità sulla dichiarazione.
Il successivo art. 6 introduce una specifica
responsabilità in capo agli intermediari (CAF e professionisti abilitati)
in caso di errori riscontrati in sede di controllo formale da parte dell’Agenzia: ai sensi del comma 1, infatti, nel caso
di rilascio del visto di conformità infedele il CAF o il professionista incaricato è
tenuto al pagamento dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-
ter,
a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Dalla nuova norma emerge chiaramente, rispetto al passato, un
maggior livello di responsabilizzazione di Caf e professionisti  sull’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, in quanto tali soggetti saranno
direttamente chiamati a versare
le maggior imposte, le sanzioni e i relativi interessi derivanti dalle comunicazioni di controllo emesse da parte dell’Agenzia, a meno che non venga dimostrata la
condotta dolosa o
gravemente colposa del contribuente che escluda la responsabilità dell’intermediario (e sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia su cosa si intenda per “condotta dolosa o gravemente colposa” e come questa debba essere eventualmente dimostrata).
Per la verifica del visto di conformità, entro il
31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate trasmette in via telematica
le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni al CAF o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, i quali a sua volta dovranno trasmettere
entro 60 giorni in via telematica all’Agenzia i documenti e i chiarimenti richiesti.
L’esito del controllo verrà poi comunicato in via telematica al CAF o al professionista con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione; entro i
60 giorni successivi sarà possibile da parte dell’intermediario
la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità
ovvero versare le somme dovute (imposta, interessi e sanzione ridotta a due terzi, quindi pari al 20%).
Nel caso in cui CAF o professionista incaricato
si accorgano di aver rilasciato un visto infedele è possibile poi,
entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente, o, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione,
una comunicazione dei dati relativi alla rettifica; in tali circostanze il CAF o professionista abilitato dovrà
versare unicamente la sanzione, ridotta ad 1/8 se il versamento è effettuato entro tale data; il contribuente dovrà invece versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.