4 Luglio 2018

Art bonus

di EVOLUTION
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L’Art Bonus è un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura e spettacolo, introdotto dal D.L. 83/2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le nuove regole di applicazione dell’art bonus.

L’art bonus è un credito pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate sia da persone fisiche che giuridiche per:

  • la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi;
  • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione (inclusi nel beneficio dalla Legge di Stabilità 2015, cioè dall’articolo 1 c. 11 L. 190/2014), delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

L’Art Bonus nasce come agevolazione temporanea, ma la Legge di Stabilità 2016 (articolo 1 c. 319 L. 208/2015) l’ha reso permanente.

Infine, con il cosiddetto Codice dello spettacolo (L. 175/2017) tra i soggetti beneficiari delle erogazioni vengono inclusi anche ai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L’art bonus, o credito di imposta per la cultura, è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dal D.L. 83/2014 e successive modifiche, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica. L’accesso al beneficio fiscale devono essere rivolte a:

  • Enti pubblici;
  • Concessionari o affidatari di beni culturali pubblici;
  • Soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L’articolo 1 comma 1 D.L. 83/2014 dispone che: “per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché’ dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate”.

A seguito delle novità introdotte dall’articolo 1 comma 318 L. 208/2015 l’art bonus diventa permanente nella misura del 65% dell’erogazione eseguita, che però non può superare certi limiti reddituali.

Sul punto, l’articolo 1 comma 2 D.L. 83/2014 prevede, infatti, un tetto massimo per beneficiare del credito d’imposta in commento differente in base alla natura del contribuente, cioè:

  • 15% del reddito imponibile per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale;
  • 5% dei ricavi per i titolari di reddito d’impresa.

Il credito d’imposta determinato con l modalità ed i limiti sopra evidenziati, per essere utilizzato dovrà essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo (tre periodi d’imposta di utilizzo del credito per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) e potrà essere utilizzato in modo diverso in base alla natura del soggetto erogante il denaro.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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