23 Gennaio 2014

Ritenute degli intermediari a tutto campo: prime criticità

di Ennio Vial
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Come ormai noto, il comma 2 del nuovo articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 stabilisce, come principio di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

Viene quindi introdotta una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto su determinate tipologie di redditi di capitale e di redditi diversi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, e che derivano da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

Purtroppo, il prelievo va effettuato con riferimento ai flussi per i quali gli intermediari intervengono nella riscossione a prescindere da un incarico alla riscossione ricevuto dal contribuente o dal soggetto erogante.

Dico “purtroppo” perché l’adempimento risulterà particolarmente oneroso per i soggetti coinvolti in quanto il prelievo deve essere operato sulla parte imponibile del reddito, ossia su un ammontare che potrebbe non essere ancora conosciuto.

La C.M. 38/E/2013 chiarisce che ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire i dati per la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta.

Ad esempio, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, se tale reddito non è soggetto ad imposta nel Paese estero, la base imponibile della ritenuta è costituita dall’ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese, mentre, se il reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, la ritenuta deve essere effettuata sull’ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese.

Ebbene, l’esperienza concreta mostra che queste informazioni non sono sempre facili da ottenere, soprattutto all’inizio dell’anno e vengono desunte ex post in sede di dichiarazione dei redditi. Operativamente, a giugno si chiede al consulente estero la dichiarazione dei redditi del contribuente per poter ricavare la base imponibile da inserire nel rigo RL12.

D’ora in avanti l’adempimento verrà anticipato a gennaio dell’anno precedente.

La circolare n. 38/2013 precisa che qualora il contribuente abbia subito il prelievo di un’imposta non dovuta ovvero l’imposta sia stata applicata in misura superiore a quanto dovuto, può richiederne all’intermediario la restituzione entro il termine del 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. L’intermediario scomputerà l’importo della ritenuta da quelle successive.

In alternativa, il contribuente può presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso con le modalità e i termini stabiliti dall’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973.

L’intermediario è poi tenuto a segnalare le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte anche per effetto del rimborso operato successivamente.

I soggetti che hanno immobili locati all’estero devono quindi attivarsi immediatamente con il consulente estero per chiedere quale sarà la base imponibile del reddito in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno 2014 che verrà presentata nel 2015. Quid iuris nel caso in cui l’immobile si trovi in un Paese che – come il nostro – cambia continuamente le normative magari con effetto retroattivo?

Il passo successivo è quello di comunicare la base imponibile alla banca al fine di consentirle di operare la ritenuta in modo corretto. Infatti, la banca tenderà ad applicare la ritenuta del 20% sull’intero ammontare oppure, se il cliente è un imprenditore o un lavoratore autonomo, l’istituto potrebbe non applicare ritenuta alcuna in forza della presunzione contenuta in tal senso sempre nella circolare n. 38/E/2013. In questo caso il contribuente dovrà informare la banca che invece quel flusso è da tassare.

Preso dallo sconforto, il contribuente potrebbe rinunciare e subire la ritenuta integrale sperando di recuperarla in sede di Unico. Questa eventualità non è contemplata dalla circolare ma dovrebbe essere ammessa. Spunti in tal senso possono essere ricavati dalla risoluzione n. 55/E/13 che ha ammesso lo scomputo delle ritenute subite dai minimi.

Era richiesto, a tal fine, di valorizzare con il codice «1» nel campo «Situazioni particolari» posto in corrispondenza della «Firma della dichiarazione» nel frontespizio di Unico PF 2013, e di indicarle in colonna 2 del rigo RS33, dedicato alle ritenute cedute dai consorzi, lasciando vuota colonna 1.

Inoltre, la risoluzione n. 199/E/2001 ha chiarito che, oltre al lavoratore dipendente ed al co.co.co, anche il lavoratore autonomo può chiedere al sostituto l’applicazione di una ritenuta più elevata.

Tale comportamento, infatti, non lede le ragioni dell’Erario che vede invece anticipare il versamento dei tributi.