17 Luglio 2014

Modello di dichiarazione Imu e Tasi enti non commerciali e istruzioni alla compilazione: l’esenzione dall’imposta per le asd

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Con il decreto del 26 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio scorso, il Ministero dell’economia e delle finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU e TASI per gli enti non commerciali e le istruzioni di compilazione, fissando al 30 settembre prossimo il termine ultimo entro cui dovrà essere presentata la dichiarazione relativa ai periodi d’imposta 2012 e 2013, in deroga rispetto al termine ordinario fissato del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Le istruzioni di compilazione del nuovo modello dichiarativo ripercorrono le numerose modifiche negli anni intervenute alla disciplina dell’imposta in esame segnando, per quanto di stretto interesse ai fini del presente contributo, i confini di operatività dell’esenzione prevista in relazione agli immobili utilizzati da parte di enti non commerciali per esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Come noto, infatti, è stata confermata la validità, anche ai fini dell’imposta municipale unica, dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), in base alla quale sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, […] destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

In virtù di questa norma, dunque, gli immobili utilizzati da associazioni sportive dilettantistiche, enti non commerciali, per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività sportiva hanno diritto di godere dell’esenzione dall’imposta.

L’art. 91-bis del D.L. n. 1 del 2012, che ha abrogato la previsione normativa inizialmente introdotta per cui l’esenzione in parola si considerava applicabile solo alle attività indicate nella lett. i) che non avessero esclusivamente natura commerciale, stabilisce, al comma 2, che “qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.”.

Nel caso in cui, dunque, all’interno dell’immobile utilizzato dall’asd venga svolta sia attività sportiva con modalità commerciale che non commerciale, l’esenzione spetterà in relazione alla sola parte dell’immobile utilizzata per attività sportiva non commerciale che dovrà essere separatamente accatastata laddove possibile.

Qualora, invece, non sia possibile procedere al frazionamento delle parti dell’immobile, la medesima norma prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l’esenzione in esame si applica solo in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile, quale risulta da apposita dichiarazione nella quale si darà atto degli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione dell’effettivo svolgimento con modalità non commerciali dell’attività e del rapporto proporzionale della stessa, secondo i criteri definiti con il D.M. 19 novembre 2012, n. 200, di approvazione del c.d. Regolamento Imu al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario.

Con l’approvazione del modello di dichiarazione per gli enti non commerciali e le istruzioni di compilazione ad esso allegate, vengono ribaditi i criteri di operatività dell’esenzione per come stabiliti nel Regolamento, ed in relazione agli immobili in cui si praticano attività sportive dilettantistiche si ribadisce che per esse si intendono solo quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Le istruzioni ricordano che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali, come richiesto dalla norma di esenzione, solo se le stesse sono rese a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, e senza che nella suddetta valutazione ci sia alcuna relazione con il costo effettivo del servizio.

Il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve quindi essere sganciato dal costo del servizio, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall’ente non commerciale.

Precisano le istruzioni che spetta ad ogni Comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascuna asd e il legittimo godimento dell’esenzione, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico.

Il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta, poi, un mero parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all’esenzione dall’IMU e dalla TASI nel caso in cui il compenso ricevuto dall’ente non commerciale superi il suddetto limite.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l’associazione svolga nell’immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l’immobile per l’esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).