9 Giugno 2015

Voluntary e violazioni doganali

di Luigi Ferrajoli
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La procedura di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero introdotta dalla L. n.186/2014 ha sollevato molti dubbi e problemi a livello applicativo. Alcuni chiarimenti circa le modalità attuative e le implicazioni derivanti dalla stessa sono stati forniti con la Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 13.03.2015, ma ulteriori chiarimenti, come è stato da più parti sostenuto, sarebbero auspicabili.

Alcuni commentatori hanno osservato che dalla presentazione della Volutary potrebbero derivare effetti sanzionatori in materia valutaria, in particolare riguardanti la violazione delle norme sulla sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro, previste nel D.Lgs. n.195/2008.

In via generale, la disciplina recata nel detto decreto ha integrato, in attuazione di obblighi Comunitari, la normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007, prevedendo un generale obbligo di dichiarazione dei movimenti di denaro contante in entrata nella Comunità europea o in uscita da essa, esteso ai movimenti di denaro contante tra l’Italia e gli altri Paesi comunitari.

L’art. 3 nello specifico dispone che “chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.”

Per denaro contante si intendono: i) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; ii) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

La dichiarazione redatta su appositi modelli deve essere trasmessa telematicamente prima del passaggio in dogana o consegnata alle Autorità Doganali all’atto del passaggio.

L’obbligo è esteso anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente mentre non si applica ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. In tal caso la dichiarazione deve essere consegnata a Poste Italiane s.p.a. o ai fornitori di servizi postali all’atto della spedizione, che provvederanno ad inoltrarla all’Agenzia delle Dogane.

La violazione dell’obbligo dichiarativo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro nella seguente misura:

  1. dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro;
  2. dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo se tale valore è superiore a 10.000 euro;

In caso di contestazione immediata, all’atto del passaggio in frontiera, può altresì essere disposto il sequestro, nei limiti di cui all’art. 6 del decreto, delle somme eccedenti i 10.000 euro.

Tornando agli adempimenti relativi alla voluntary disclosure si osserva che il contribuente deve indicare all’Amministrazione finanziaria “tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente, o per interposta pesona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo”.

Dalla ricostruzione fornita all’Amministrazione finanziaria potrebbe emergere che le provviste sono state costituite mediante il trasporto all’estero di denaro contante, in assenza della prescritta dichiarazione, circostanza sanzionabile ai sensi del D.Lgs. n.195/2008.

Dalla lettura delle norme che disciplinano la contestazione della violazione in commento sembrerebbe che questa debba avvenire contestualmente all’atto del passaggio o, comunque, nell’immediatezza in caso di intercettazione dei valori spediti. Tuttavia, l’art. 9 ultimo comma, ai soli fini dell’applicazione della sanzione amministrativa percuniaria, rinvia all’art. 24 del D.P.R. n. 148/1988 (c.d. “T.U. in Materia Valutaria”) il quale disciplina la prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle violazioni valutarie nel termine di cinque anni dal giorno in cui questa è stata commessa.

Appare quindi possibile che a seguito di quanto emergerà dalla Voluntary potrebbero essere irrogate le sanzioni per la violazione della prescritta dichiarazione di trasporto di contanti oltrefrontiera commessa sino a cinque anni precedenti.