14 Febbraio 2015

Visto conformità e polizza assicurativa

di Comitato di redazione
Scarica in PDF

Abbiamo più volte evidenziato sulle pagine del nostro quotidiano al tema delle difficoltà connesse con la dichiarazione precompilata (G.Valcarenghi, “Dichiarazione precompilata e responsabilità del professionista”) ed, in particolar modo, con la necessità di intervenire sul modello “proposto” dalle Entrate al fine di correggerne, integrarne o modificarne il contenuto.

In tale ipotesi, l’intervento del professionista abilitato o del CAF determina l’obbligatoria apposizione del visto di conformità, cui rimane connesso il famigerato “baratto” tra definitività del rapporto tributario in capo al contribuente e trasferimento della responsabilità tributaria (per imposta, sanzioni ed interessi) in capo al professionista /CAF per le possibili contestazioni derivanti dal controllo formale.

Il professionista/CAF, per garantire la serietà del proprio intervento, deve avere una specifica polizza assicurativa, con massimale di 3 milioni di euro, che, in particolare, devo coprire il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata:

  • a favore dei clienti;
  • a favore del bilancio dello Stato o del diverso ente impositore, in relazione alle somme di cui all’art. 39, comma l, lettera a), del D. Lgs. n. 241/1997 (appunto, imposta, sanzioni e interessi).

In forza del dettato normativo vigente, questa stessa polizza serve per mantenere l’iscrizione al registro dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, ad ogni fine previsto (quindi, anche per le compensazioni dei crediti Iva e imposte dirette di importo superiore a 15.000 euro e, dal 2015, anche per la richiesta dei rimborsi Iva ad opera dei soggetti virtuosi).

Diversamente dal caso della dichiarazione precompilata, peraltro, nel caso del visto ai fini della compensazione / rimborso, le nuove garanzie non operano tecnicamente, in quanto riferite esclusivamente al caso del modello precompilato.

Era allora legittimo chiedersi (come peraltro già fatto su queste stesse pagine in precedenti interventi), se la copertura assicurativa dovesse differenziarsi in ragione del tipo di visto apposto; le riflessioni non trovavano, tuttavia, alcun appiglio nel tenore letterale delle norma.

Un innegabile contributo viene da una nota che ReteItalia ha inviato all’Agenzia delle entrate alla fine del mese di gennaio, evidenziando come fosse al momento impossibile ottenere l’adeguamento delle polizze secondo quanto richiesto dalle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni n. 175/2014.

A fronte di tale situazione, si chiedevano possibili chiarimenti, magari tesi ad affermare che si potesse applicare il differimento dei 60 giorni da Statuto del contribuente (rispetto alla data del 13 dicembre 2014), in modo da poter “superare” la scadenza di febbraio per l’apposizione dei visti ai fini dell’Iva.

Al riguardo, la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata ancora più ampia, in quanto:

  • da un lato si è implicitamente preso atto delle difficoltà nell’ottenimento della polizza con la copertura “ampia” da decreto semplificazioni, implicitamente intendendo che sarà necessario un intervento chiarificatore;
  • con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, evocando il contenuto della Circolare n. 31/E/2014, si è ribadito che, in assenza di una specifica previsione al riguardo, trova applicazione quella del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo, senza dunque possibilità di applicare alcun differimento da Statuto;
  • infine, per proporre una soluzione operativa, con riferimento alla posizione dei CAF imprese, tenuto conto che gli stessi, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 241/1997, prestano assistenza fiscale alle imprese, si chiarisce che nei loro confronti non trova applicazione la modifica apportata dall’art. 6 del D. Lgs. n. 175/2014, nella parte in cui prevede l’ampliamento della garanzia al danno arrecato al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore per le somme di cui all’art. 39, comma l, lettera a), del D. Lgs. n. 241/1997, essendo queste ultime riferite all’attività di assistenza prestata a contribuenti persone fisiche non esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa che possono presentare il modello 730;
  • la chiusura del ragionamento, allora, può essere che la modifica apportata dall’art. 6 del D. Lgs. n. 175/2014 trova quindi applicazione nei riguardi dei CAF imprese limitatamente alla parte in cui si prevede l’adeguamento del solo massimale e non delle condizioni di copertura.

Appare allora evidente che la soluzione proposta non sembra poter essere di soddisfazione per la posizione del professionista che, diversamente dal CAF imprese, può intervenire anche nella “pratica” della dichiarazione precompilata.

Rimane dunque seriamente aperto il problema della esistenza della copertura e della data a partire dalla quale la medesima deve essere attiva; a livello territoriale, ad esempio, alcune DRE segnalano che la polizza andrà adeguata solo alla naturale scadenza e non con riferimento alla data del 13 dicembre.

Le indicazioni che arrivano a livello centrale, invece, sembrano andare in altra direzione.

Restano allora insolute le due questioni centrali che oggi ciascuno di noi ha sulla propria scrivania:

  1. quando aggiornare la polizza, soprattutto ai fini della legittima apposizione del visto per le dichiarazioni Iva;
  2. come aggiornare la polizza, visto che le coperture richieste sembrano non essere concedibili dalle compagnie, salvo evocare contratti che solo formalmente sembrano conformi alle richieste dell’Amministrazione ma che, nei fatti, non copriranno eventuali pretesi.

Ci rendiamo conto che non è soddisfacente chiudere così il ragionamento, ma di più, ad oggi, non si riesce veramente a fare!