23 Luglio 2014

Viene meno la riduzione del reddito per mancata coltivazione volontaria

di Luigi Scappini
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Proseguiamo l’analisi degli interventi relativi al comparto agricolo contenuti nel DL n. 91/2014, il cosiddetto Decreto crescita ove di fatto è confluito il decreto dedicato al settore e a suo tempo ribattezzato Campolibero.

Uno degli interventi penalizzanti per il settore e sicuramente l’abrogazione del comma 1 dell’art.31 Tuir ai sensi del quale “Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l’anno in cui si è chiusa l’annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.”.

In altri termini il Legislatore prevedeva, fino al periodo di imposta 2013, la possibilità di considerare il reddito prodotto da un fondo rustico, inteso quest’ultimo come un appezzamento continuo di terreno appartenente a un medesimo soggetto, nella misura ridotta del 30% rispetto a quella ordinaria.

Si ricorda come ai sensi del precedente articolo 28 Tuir il reddito dominicale si determina mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno, secondo le norme della legge catastale.

Il Legislatore per poter fruire di questa determinazione ridotta del reddito, chiedeva che i fondi rustici fossero qualificati per almeno 2/3 come coltivabili a prodotti annuali e che la mancata coltivazione dell’intero fondo fosse avvenuta per l’intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria.

Per effetto dell’integrale rimando effettuato dall’articolo 35 Tuir alle fattispecie disciplinate dal precedente articolo 31, il reddito agrario viene considerato inesistente.

In tal modo si corregge una normativa di favore nei confronti degli agricoltori in quanto, in caso di mancata coltivazione volontaria del terreno (la cd set-aside) lo stesso percepisce comunque un contributo in sostituzione del mancato raccolto.

Resta in vigore le ulteriori fattispecie previste per il reddito dominicale dall’articolo 31 e quindi di riflesso operanti anche sull’eventuale determinazione del reddito agrario.

Ci stiamo riferendo all’ipotesi in cui le perdite siano causate da eventi naturali che abbiano ridotto di almeno il 30% il prodotto di un singolo fondo rustico o di una pluralità di fondi rustici come prima definiti. In questo caso, il reddito dominicale come quello agrario è, per espressa previsione normativa considerato pari a zero.

In merito al concetto di causa naturale, in passato l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che vi rientra l’autocombustione, i fulmini e le eruzioni vulcaniche (risoluzione n.7/2414/1990), mentre non si può considerare tale l’incendio accidentale (risoluzione n.7/50425/1975).

Il contribuente dovrà procedere alla denuncia dell’evento all’Ufficio Tecnico Erariale (UTE) nel termine di 3 mesi dalla data dell’evento o, nel caso in cui essa non fosse determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto.

Attenzione, si considera nullo il reddito dominicale dell’anno in cui si è verificata la perdita alla chiusura dell’annata agraria e non quello in cui è avvenuto l’evento calamitoso. Ne deriva che, se anche negli anni successivi a quello in cui si è verificato l’evento dannoso, per effetto dello stesso si realizza la perdita di almeno il 30% del prodotto ordinario, il reddito dominicale e quello agrario sono comunque ritenuti non tassabili.

Nel caso in cui l’evento dannoso interesso una pluralità di fondi rustici, su richiesta dei sindaci dei Comuni interessati o di altri soggetti nell’interesse dei possessori danneggiati, gli UTE interessati devono provvedere a delimitare le zone danneggiate o ad accertare la diminuzione dei prodotti, previa consultazione degli ispettorati provinciali dell’agricoltura. L’esito di tale attività è poi comunicato agli uffici finanziari competenti, con l’evidenziazione delle ditte catastali interessate ed il relativo reddito dominicale attribuito.

In ipotesi di evento dannoso che interessi una pluralità di fondi rustici, riconosciuto con apposito decreto ministeriale, l’Amministrazione finanziaria, anche se l’Ufficio tecnico erariale non ha ancora provveduto all’invio della prescritta documentazione, non può negare il rimborso al contribuente che abbia indebitamente versato, in regime di autotassazione, alcune imposte relative al reddito dominicale e agrario dei propri fondi rustici. In tal senso si è espressa la Suprema Corte con sentenza n.11228/02.