26 Ottobre 2016

Al via con gradualità le nuove regole della revisione legale

di Fabio Landuzzi
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Il D.Lgs. 135/2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016 ed è in vigore dal 5 agosto 2016. Si tratta del provvedimento legislativo con cui viene recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/56/UE la quale, a sua volta, aveva modificato la precedente Direttiva 2006/43/UE la cui attuazione, come si ricorderà, era avvenuta mediante il D.Lgs. 39/2010 comunemente definito come il Testo unico della revisione legale.

La ratio di questo intervento normativo risiederebbe nella avvertita necessità di aggiornare la disciplina del controllo dei conti per rafforzare gli strumenti volti a prevenire le crisi finanziarie e per consolidare e migliorare i presidi posti dall’ordinamento a supporto della attendibilità e verità dei bilanci delle imprese.

Il D.Lgs. 135/2016 interviene quindi in modo massiccio su tutto l’impianto normativo del D.Lgs. 39/2010, a partire dall’accesso alla professione, per toccare poi le modalità di svolgimento della revisione legale, l’organizzazione del lavoro di revisione, i controlli di qualità, il contenuto della relazione di revisione, eccetera.

L’entrata in vigore delle modifiche è tuttavia scaglionata nel tempo, per cui si può ragionevolmente parlare di una riforma a tappe in quanto:

  • alcune disposizioni sono entrate in vigore già a partire dal 5 agosto 2016;
  • altre entrano in vigore solo a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 5 agosto 2016 per cui, per i soggetti solari, si tratta normalmente dell’esercizio 2017;
  • infine, altre ancora entreranno in vigore solo dopo l’emanazione di un testo unico delle disposizioni regolamentari a cura del Ministero dell’Economia (articolo 27, comma 6, del D.Lgs. 135/2016).

Vediamo in estrema sintesi quali sono le modifiche degli articoli del D.Lgs. 39/2010 che sono già in vigore.

  • Articolo 4: in materia di accesso alla professione e di esame di idoneità professionale.
  • Articolo 5: in materia di obblighi di formazione continua del revisore legale, i quali saranno tuttavia operativi dal 1 gennaio 2017.
  • Articolo 9: limitatamente agli obblighi di rispetto dei principi di deontologia professionale che saranno elaborati da associazioni e ordini professionali insieme al Ministero ed a Consob.
  • Articolo 9-bis: limitatamente agli obblighi di rispetto dei principi di riservatezza e segreto professionale che saranno elaborati da associazioni e ordini professionali insieme al Ministero ed a Consob.
  • Articolo 10: in materia di indipendenza del revisore, limitatamente agli obblighi di documentazione nelle carte di lavoro, alla disciplina del corrispettivo di revisione ed al rispetto dei principi di indipendenza e obiettività che saranno elaborati da associazioni e ordini professionali insieme al Ministero ed a Consob.
  • Articolo 11: in materia di Principi di revisione, anche se la disciplina transitoria dispone che sino a quando non saranno approvati i Principi di revisione internazionali dalla Commissione europea, continuano ad applicarsi quelli già in vigore.
  • Articolo 13: in materia di dimissioni del revisore e risoluzione consensuale.
  • Articolo 14: limitatamente al diritto del revisore ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili.
  • Articolo 20: in materia di controllo di qualità.
  • Articoli 21 e 21-bis: in materia di competenze e poteri del Ministero dell’Economia riguardo al controllo di qualità, e di svolgimento delle attività di controllo.
  • Articolo 22: in materia di competenze e poteri di Consob riguardo al controllo sui revisori che hanno incarichi di revisione in enti di interesse pubblico.
  • Articolo 23: in materia di collaborazione e scambio di informazioni fra Ministero e Consob.
  • Articoli dal 24 al 32: in materia di sanzioni amministrative e penali comminabili in caso di accertate irregolarità nello svolgimento della revisione, nonché regolamento della procedura sanzionatoria, falsità nelle relazioni, compensi illegali, eccetera.
  • Altre disposizioni che riguardano l’iscrizione di revisori di paesi terzi.

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