23 Dicembre 2016

Se vedi, rottami … ma forse la nebbia è ancora fitta

di Giovanni ValcarenghiMassimiliano Tasini
Scarica in PDF

È sempre così. Quando i provvedimenti importanti vengono emanati con decreti legge, i danni rischiano di essere maggiori dei benefici. L’obiettivo, o come in questo caso gli obiettivi – togliere dai tavoli dei Giudici tante liti e prepararsi alla scomparsa di Equitalia – vengono travolti.

Perché un provvedimento avente forza di legge deve essere chiaro; ed a monte, chi lo scrive deve sapere di cosa sta parlando.

Accade così che a fronte di tante e tante liti pendenti non sappiamo cosa fare. Giustamente qualcuno dice: “arriverà una circolare”. Già: ma quale vincolatività ha una circolare sui contribuenti, sul Fisco – qui nel doppio ruolo di Agenzia delle Entrate (o altro Ente, ad esempio INPS) ed Equitalia – e sui Giudici?

Ovviamente la risposta è: nessuna.

Invece, lasciamo ad una o più circolari il compito di stabilire cosa ha detto – rectius: cosa avrebbe voluto dire – la legge.

Che faremo se sul ruolo non pende un ricorso, ma pende sull’atto che ne sta alla base?

Che faremo se quello stesso ruolo non assorbe l’intera materia del contendere, per esempio è stato formato e trasmesso ad Equitalia dopo la sentenza di primo grado negativa (e dunque per un importo pari ai due terzi)?

Saremo costretti ad estinguere tutta la lite – anche se il ruolo, almeno per una parte, non è in carico ad Equitalia – o, più ragionevolmente, estingueremo solo la lite per il ruolo che Equitalia ha appunto in carico?

E cosa accadrà sul piano processuale?

Forse una estinzione parziale della lite.

E che faremo se il Giudice depositerà una sentenza poco prima o poco dopo la domanda di rottamazione?

Nessun Giudice è tenuto a sospendere il giudizio per la possibilità che il ruolo sia rottamato, né d’altronde abbiamo bisogno di bloccare la Giustizia tributaria mesi e mesi: una Giustizia che peraltro corre, e non poco, per cercare di eliminare il pregresso, con risultati di certo apprezzabili.

Certo che sarebbe del tutto irragionevole determinare la estinzione per la parte sprovvista di presa in carico: sarebbe davvero un condono alle liti mascherato. Tanto valeva allora prendere il coraggio a due mani, e riaprire il condono delle liti pendenti dell’articolo 16 della L. 289/2002, almeno la situazione sarebbe stata chiara.

Invece, pur di non dire che stiamo facendo un condono facciamo un pasticcio: poi se la vedranno i tecnici.

Tutto questo accade sullo sfondo di iniquità manifeste, irragionevoli, che facilmente si prestano a dubbi di legittimità costituzionale, e sotto molteplici profili.

Senza fare l’esempio, purtroppo tanto vero quanto banale, del soggetto che ha pagato faticosamente tutte le rate fino ad oggi, che si trova di gran lunga più svantaggiato di quello che invece è stato moroso, e che accede alla rottamazione con costo di gran lunga inferiore – e magari pure “ci sfotte”. “Dottore, ha visto che avevo ragione io? In Italia le mazzate le prende sempre chi paga …”.

Ci chiediamo perché gli avvisi di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia, se già “passati” ad Equitalia, siano rottamabili (si badi bene, a costo zero) e non lo siano le multe stradali (forse un ente creditore risulta più meritevole di altro, ovvero è meno riprovevole violare le regole del Fisco che non quelle del codice della strada?).

Ed ancora, ci chiediamo se le notifiche degli atti impositivi, o meglio impoesattivi, in “zona condono” siano o meno legittime.

Ricordiamo – infatti – che la Consulta ebbe a precisare la loro evidente illegittimità, tanto che il legislatore è sul punto più volte corso ai ripari.

Ma non questa volta, almeno per il momento.

Ci chiediamo, in particolare, tra l’altro se sia o meno legittimo che la condonabilità dipenda dalla inerzia o meno dell’Ufficio nel trasferire un carico ad Equitalia: ricordiamo tra l’altro che il decreto legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in ottobre ma la copertura abbraccia i ruoli fino a tutto il 31 dicembre 2016 (per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione), e questa previsione sembra davvero sospetta sul piano della legittimità.

Avremmo voluto cercare di dare risposte, anche ai tanti e tanti amici che in giro per l’Italia in questo splendido dicembre ci hanno posto tanti e tanti quesiti per rottamare, e per farlo per bene.

Ma con tutta la buona volontà, l’interpretazione ha un limite.

Urge un intervento correttivo che sani le questioni più urgenti.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Le novità in materia di riscossione alla luce del D.L. 193/2016