3 Marzo 2017

Unitarietà dell’accertamento e litisconsorzio necessario

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza n. 21288 del 20 ottobre 2016, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha analizzato il tema del ricorso proposto avverso un avviso di rettifica concernente le dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir e ha statuito che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 546/1992.

Nel caso analizzato dalla Corte, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una S.a.s. un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004 e, al termine di due distinti gradi di giudizio intrapresi, rispettivamente, dal socio accomandatario titolare della quota del 99% e dalla S.a.s. in cui i medesimi avevano sostanzialmente contestato l’illegittimità del recupero a tassazione effettuato dall’Ufficio, i contribuenti avevano depositato, ciascuno, un proprio ricorso in Cassazione.

In entrambi i giudizi, si era costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate che aveva altresì proposto ricorso incidentale nel quale, con il primo motivo, aveva rilevato come nella fattispecie in esame ricorresse un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra la società ed i soci, per cui i giudici tributari avrebbero dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di questi ultimi.

Investita della questione, la Suprema Corte ha, innanzitutto, disposto la riunione dei due procedimenti anzidetti.

Senza entrare nel merito delle doglianze formulate dalle parti, la Cassazione ha esaminato in via prioritaria, stante il suo carattere assorbente, il primo motivo di ciascun ricorso incidentale formulato dall’Agenzia delle Entrate.

Sul punto, la Quinta sezione Civile ha rievocato l’orientamento della Corte di legittimità evidenziando come, in materia tributaria, “l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all’articolo 5 del D.P.R. 917/1986, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi comporta che – salvo il caso cui i soci prospettino questioni personali – il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci”.

Sulla base di tale presupposto, tutti i soggetti menzionati devono, pertanto, essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, in quanto “non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato”, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 546/1992 (fatta salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (in tal senso, Cass. n. 14815/2008, n. 11459/2009, n. 13073/2012, n. 23096/2012, n. 1047/2013 e, da ultimo, Cass. n. 27337/2014, che ha reputato sussistente il litisconsorzio necessario anche nei confronti del socio accomandante di società in accomandita semplice).

Poiché, nel caso di specie, i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti l’uno nei confronti del socio accomandatario titolare della quota del 99% e l’altro nei confronti della società – rimanendo, quindi, estraneo ad entrambi il socio accomandante – la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ciascun ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate con assorbimento sia degli ulteriori motivi che dei ricorsi principali, in quanto l’intero rapporto processuale si era sviluppato in violazione del citato articolo 14.

Per tale ragione, la Cassazione ha cassato le sentenze di primo e di secondo grado, rinviando le cause riunite alla CTP in diversa composizione per consentire, previa integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 546/1992, la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

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