6 Giugno 2015

Unico 2015: i quadri RL e RM per gli agricoltori – parte III

di Luigi Scappini
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Proseguiamo la rassegna dei fenomeni reddituali che, se imputabili a un imprenditore agricolo, possono determinare l’emersione di un imponibile tassato quale reddito diverso e come tale da esporre in dichiarazione nel quadro RL di Unico 2015.

La norma di riferimento è l’articolo 67 del Tuir ove vengono individuate svariate fattispecie reddituali il cui manifestarsi determina l’emersione di un reddito da considerarsi quale diverso.

Alla lettera h) viene previsto che si considerano tali i redditi conseguiti in ragione dell’affitto dell’azienda. In questo caso, per quanto attiene la specificità dell’azienda agricola, è necessario fare alcune considerazioni aggiuntive.

Infatti, si potrà far rientrare tra i redditi diversi il compenso conseguito in ragione dell’affitto non solo dei terreni e fabbricati annessi, ma anche delle attrezzature e di tutti gli altri elementi che fanno sì che oggetto del contratto sia un’azienda. Il relativo rigo del modello Unico 2015 da compilare è l’RL9

Di contra, nell’ipotesi di concessione in locazione dei soli fondi di proprietà dell’imprenditore agricolo, e non anche del complesso dei beni qualificabili quali azienda, lo stesso dovrà dichiarare in Unico 2015 il solo reddito dominicale, infatti,  in deroga alle regole generali previste per i redditi fondiari, l’articolo 33 Tuir prevede che “Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto”. Nel caso di affitto per uso non agricolo, il canone percepito, come chiarito in un precedente intervento, sarà dichiarato quale reddito diverso compilando il rigo RL11.

Proseguendo nell’analisi, la successiva lettera i) classifica quali redditi diversi e come tali da indicare nel rigo RL14, quelli derivanti da un’attività commerciale non esercitata abitualmente. Anche in questo caso è necessario fare alcune precisazioni, infatti, è ben noto che nel contesto dell’agricoltura esistono le cosiddette attività connesse che subiscono una tassazione particolare, in ragione del rispetto o meno di determinati paramenti individuati dal Legislatore tributario.

Ma facciamo un passo indietro e ricordiamo come le attività connesse siano di per sé delle attività commerciali che, per fictio iuris, si considerano connesse alle agricole principali (quelle di cui all’articolo 32 Tuir: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e la produzione di vegetali) quando rispettano i requisiti richiesti dalla normativa civilistica e, per quanto qui interessa, anche fiscale.

Ne deriva che, per le attività connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, si dovrà far riferimento preliminarmente al decreto ministeriale (da ultimo vedasi il decreto del 13 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 16 marzo 2015), fermo restando il rispetto del parametro della prevalenza come delineato esaustivamente dall’Agenzia delle Entrate con le Circolari n. 44/E/2002 e n. 44/E/2004. Nel caso di inclusione dell’attività tra quelle previste dal decreto il relativo reddito sarà da determinarsi catastalmente, diversamente, il reddito sarà determinato in via forfettaria, ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 2, nella misura del 15% dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini Iva. In tal caso, tuttavia, il reddito è, per effetto della suddivisione del Tuir, un reddito di impresa a tutti gli effetti e come tale andrà dichiarato nel quadro RD di Unico 2015. In particolare, la sezione interessata è la III, rigo RD10, colonna 2 (ammontare dei corrispettivi Iva) e colonna 5 dove confluisce la percentuale applicata al valore esposto in colonna 2.

Nel caso di prestazioni di servizi, il Tuir non prevede mai un regime di tassazione su base catastale, ma esclusivamente una determinazione forfettaria del reddito ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 56-bis Tuir richiamato, con conseguente compilazione del rigo RD10, colonna 3. In colonna 5 verrà esposto il relativo reddito imponibile che viene determinato in misura pari al 25% dei corrispettivi Iva e che va a sommarsi a quello derivante dai corrispettivi indicati in colonna 2, se presenti.

Le prestazioni di servizi rientranti in tale categoria reddituale sono quelle eseguite utilizzando attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale e nel rispetto della prevalenza (che, ad esempio, nel caso delle macchine agricole può essere misurata in termini di ore lavoro).

Dall’analisi di cui sopra, se ne ricava che si potranno considerare come rientranti tra i redditi diversi quelle prestazioni che normalmente non vengono esercitate nel mondo agricolo quale, ad esempio, potrebbe essere considerato il compenso percepito in ragione di una mediazione effettuata per l’acquisto di un terreno agricolo.