13 Settembre 2016

Gli ultimi controlli prima dell’invio del modello Unico SC 2016

di Federica Furlani
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Il mese di settembre è di norma tristemente impiegato nella compilazione di quelle “parti” del modello Unico che, non incidendo sulla determinazione dell’imposta, sono state “dimenticate” nella fase iniziale di redazione ma che, in vista dell’approssimarsi della scadenza per la trasmissione telematica (30 settembre), vanno completate in considerazione del rischio e delle sanzioni derivanti da eventuali dimenticanze.

Dopo aver affrontato nel precedente contributo i controlli relativi all’opzione per il consolidato fiscale, si analizzano ora quelli di ordine più generale.

Operazioni black list

La disciplina relativa alle spese e ai componenti negativi derivanti da paesi black list, di cui all’articolo 110 del Tuir, è stata modificata nel corso del 2015 ad opera prima del decreto internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) e poi dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

In particolare l’articolo 5 del citato decreto ha stabilito che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9.

Si passa pertanto, nel 2015, dall’indeducibilità dei costi alle deducibilità limitata in base al valore normale.

Tale deducibilità limitata non si applica, e il costo è deducibile integralmente, se il contribuente riesce a dimostrare che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ed hanno avuto concreta esecuzione.

Con la legge di Stabilità 2016 sono stati poi abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 Tuir; di conseguenza la deducibilità dei costi c.d. “black list” diventa assoggettata alle stesse condizioni previste per ogni tipo di costo “domestico”: inerenza, competenza ed effettività dell’operazione.

Quindi, dal periodo di imposta 2015 tali spese sono pertanto deducibili entro i limiti del valore normale; la parte eccedente non è deducibile salva la dimostrazione dell’effettivo interesse economico.

In ogni caso le suddette spese e gli altri componenti negativi deducibili sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, in modo da “segnalarli” all’Amministrazione finanziaria.

Vanno pertanto compilati i seguenti righi:

  • rigo RF29, in modo da indicare, quali variazioni in aumento, le spese e gli altri componenti negativi che derivano da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati;

rf29

  • nel rigo RF52, colonna 2, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati ovvero derivanti da prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati nei medesimi Stati o territori, deducibili ai sensi dei commi 10 e 11 dell’articolo 110 del Tuir; nella colonna 1, va indicata la quota delle predette spese e altri componenti negativi eccedenti il valore normale per i quali, per effetto dell’esclusione di cui all’articolo 110, comma 11, del Tuir, non opera l’indeducibilità prevista dai commi 10 e 12-bis del medesimo articolo; tale quota va ricompresa anche nella colonna 2.

rf52

Ricordiamo che per spese e componenti negativi devono intendersi:

  • i costi d’acquisto per merci o per prestazioni di servizi;
  • gli ammortamenti;
  • le svalutazioni;
  • le perdite su crediti;
  • le minusvalenze;
  • gli interessi e gli oneri finanziari assimilati derivanti da transazioni aventi causa finanziaria;
  • ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti black list.

 

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

Il decreto del MEF 17 giugno 2014 ha istituito l’obbligo di comunicare nella dichiarazione dei redditi se si effettua la conservazione dei documenti fiscalmente rilevanti in modalità elettronica.

Il rigo RS104 va pertanto compilato indicando:

  • il codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari, anche nel caso in cui sia stata affidata a terzi la conservazione elettronica dei documenti;
  • il codice 2, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari.

rs104

 

Canone RAI

La sezione del modello Unico dedicata al canone RAI (righi RS111-112 Unico SC) deve essere compilata dalle società che abbiano detenuto nell’anno 2015 o che detengano per la prima volta nell’anno 2016 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla RAI.

Va pertanto verificata la corretta compilazione dei righi dedicati, nei quali è necessario indicare in particolare, per ogni singolo abbonamento, il numero di abbonamento speciale alla radio o televisione intestato al soggetto dichiarante, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, e la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno 2016.

Dottryna