26 Maggio 2014

Tutto chiaro per le liquidazioni “semplificate”

di Giovanni Valcarenghi
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Nel caso controverso del 21 dicembre 2013 ci eravamo occupati della ritrosia di alcuni Conservatori dei Registri Imprese ad accogliere pratiche di messa in liquidazione della società e nomina dei liquidatori non supportate da un atto pubblico; ci veniva infatti riferito che, sovente, tali pratiche venivano “congelate” con conseguenze di non poco conto sia sul versante della vita societaria, sia dal punto di vista professionale, posto che il cliente difficilmente comprendeva che talune questioni non sono di facile soluzione (e, aggiungiamo, pensava di essersi affidato ad un professionista poco capace).

La questione ha trovato soluzione lo scorso 19 maggio con l’emanazione della nota 94215 del Ministero dello Sviluppo Economico che, rispondendo ad una istanza del Registro Imprese di Lecce, risolve la questione in modo positivo. Non solo il risultato è favorevole, ma ciò che ci piace e ci conforta è che il medesimo viene avvalorato con la esplicita citazione della dottrina che si è occupata della vicenda (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato numero 186/2011, circolare IRDCEC n. 11/2011, Massima del Consiglio del Notariato del Triveneto numero J.A.4). Significa, dunque, che applicando un ragionamento rigoroso e puntuale si possono (e noi diciamo anche si devono) superare alcune posizioni inutilmente sterili della Pubblica amministrazione.

Il tema, come noto, è l’onere gravante sull’organo amministrativo della società di procedere all’accertamento delle cause di scioglimento di s.r.l. ex art. 2484, c. 1, nn. 1-5, c.c. e alla contestuale nomina dei liquidatori secondo modalità semplificate, cioè senza ricorso alla funzione notarile. Si pensi, ad esempio, al caso della riduzione “patologica” del capitale sociale al di sotto del minimo legale in assenza della volontà dei soci di provvedere alla copertura della perdita.

Il cuore del documento conferma che è da considerarsi legittima la delibera assembleare mediante la quale sono nominati i liquidatori di una società a responsabilità limitata, senza l’ausilio di un notaio, in tutti i casi di scioglimento previsti dall’art. 2484 c.c. che non rappresentino un’espressione della volontà dei soci tesa a modificare l’atto costitutivo societario. Ed ancora, … si potrebbe concludere propendendo per la non obbligatorietà di verbalizzazione notarile estensibile anche alle delibere di nomina dei liquidatori, nelle quali siano inserite precisazioni e particolarizzazioni circa i poteri agli stessi attribuiti, rispetto a quanto ordinariamente stabilito dalle norme civilistiche.

Diversamente, si rende necessario l’intervento notarile:

  • se la nomina dei liquidatori interviene successivamente e si propone di modificare le attribuzioni ed i poteri spettanti ai liquidatori come risultanti dallo statuto;
  • laddove l’assemblea dei soci deliberi la messa in liquidazione volontaria della società, ai sensi dell’art. 2484, primo comma, n. 6), c.c.. Infatti, in tali ipotesi non ricorrono cause di scioglimento “legali”, o “automatiche”, tali da generare ex lege lo scioglimento e messa in liquidazione della società>>.

Il Registro delle Imprese, pertanto, sarà chiamato a svolgere esclusivamente i seguenti controlli:

  • verifica della corrispondenza tipologica, dell’atto presentato per l’iscrizione, alla previsione di legge, senza entrare nel merito dello stesso ma solo verificando che, come sopra evidenziato, evidenti illogicità presenti nell’atto medesimo impediscano di ricondurlo alla previsione di legge (nel documento si svolgono precisazioni in merito al ricorrere della situazione di impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale);
  • verifica della sottoscrizione dell’atto stesso da parte di tutti i soggetti obbligati;
  • concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, ovverosia, ad esempio, che siano stati eseguiti tutti i passaggi endosocietari previsti dalla legge come indispensabile presupposto della dichiarazione con cui viene accertata la causa di scioglimento.

Ci sembra, allora, che dalla lettura del documento allegato si possa finalmente dichiarare chiusa la vicenda, con il via libera a procedure di liquidazione (non tutte, ma molte) senza il sostenimento dei costi della verbalizzazione notarile (non indifferenti, se si considera che si debbono spendere circa 700 euro di soli diritti ed imposte).