18 Marzo 2014

Trust al nodo RW: i dubbi del modello

di Ennio VialSergio Pellegrino
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Dopo aver studiato il tema del trust e del Modulo RW ed essere giunti, pur con le incertezze del caso, ad alcuni punti fermi è ora il momento di approcciare la compilazione del Modello. Si suggerisce la lettura tenendo a portata di mano la copia del quadro RW.

E’ appena il caso di ricordare come la C.M. 38/E/2013 abbia precisato che “scatta” l’obbligo di monitoraggio in capo al beneficiario del Trust solo il caso in cui egli abbia un diritto immediato sui beni ossia, per dirla come la circolare “quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione degli stessi”.

Nella maggior parte dei casi, mancando questo diritto in capo ai beneficiari, gli stessi non dovranno procedere alla segnalazione.

Ciò premesso, supponendo che nel nostro caso la segnalazione vada fatta, iniziamo a compilare il modello.

Le istruzioni precisano che per esigenze di semplificazione il contribuente deve indicare, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

Ciò significa, quindi, che si deve compilare un unico rigo e predisporre un dettaglio da conservare.

La colonna n. 1 chiede di indicare uno dei seguenti codici:

  1. proprietà,
  2. usufrutto,
  3. nuda proprietà,
  4. altro diritto reale.

A mio avviso la colonna in esame dovrebbe essere lasciata in bianco a meno che il riferimento sia, non tanto alla posizione del beneficiario nei confronti del trust, quanto a quella del trust stesso sui beni. Anche questa seconda soluzione, tuttavia, non è appagante in quanto dobbiamo indicare la somma dei beni detenuti dal trust e non un singolo investimento. Potrebbe quindi accadere che il trust ha un diritto di usufrutto su un bene e una nuda proprietà su un altro.

La colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente, oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo delle attività detenute per il tramite di soggetti esteri.

L’ipotesi del codice 1 non dovrebbe presentarsi. Se il beneficiario può mettere le mani nel conto corrente del trust qualcosa di sicuro non funziona. Invece, il codice 2 indica se il soggetto è l’effettivo titolare di investimenti detenuti per il tramite di soggetti esteri.

E’ appunto il caso del beneficiario del trust estero cui spetta un diritto immediato su una quota di almeno il 25% del fondo in trust.

L’esclusione dei trust nazionali da tale colonna non ha particolari motivi e sembra una svista; forse chi ha scritto le istruzioni voleva trasmettere l’informazione che il trust è non residente, informazione altrimenti non ricavabile se non magari dalla colonna del codice fiscale del trust stesso che deve essere indicato nella successiva colonna 20.

Nella colonna 3 si deve segnalare il codice di individuazione del bene rilevato dalla “Tabella codici investimenti all’estero e attività estera di natura finanziaria” posta in APPENDICE. Qui, vista la molteplicità di beni che il trust detiene, si suggerisce il codice 11 – partecipazioni patrimonio di trust, fondazioni o altre entità giuridiche diverse dalle società.

Il codice 11, già presente nei vecchi modelli, assumerebbe da quest’anno un chiaro significato.

Nella colonna 4 va indicato il codice dello Stato estero rilevato dalla tabella “Elenco Paesi e Territori esteri” posta in APPENDICE al FASCICOLO 1. Qui indicherei il Paese di residenza del trust e non quello dei beni che potrebbero collocarsi in vari paesi. Mi chiedo cosa devo indicare in ipotesi di trust italiano con beni in diversi paesi esteri.

Nella colonna 5 va indicata la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento situato all’estero. Qui indicherei la quota di mia spettanza sul patrimonio del trust ma con opportune distinzioni:

  • se sono titolare effettivo del trust, dovrò indicare la quota di partecipazione (indicazione che peraltro si desume anche dalla successiva casella 199;
  • se non sono titolare effettivo, dovrò indicare la mia quota (inferiore al 25%) solo se il trust è non residente. In questo senso depongono le indicazioni della C.M. n.38/E/2013 che esclude l’indicazione nel modulo RW per il beneficiario italiano non titolare effettivo. Tale segnalazione andrà fatta dal trust.

L’Agenzia, infatti, precisa che “con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio”.

In realtà, abbiamo visto che questa indicazione risulta aggregata nel modulo RW mentre il dettaglio deve essere esibito su richiesta dei verificatori.

La circolare precisa inoltre che “il beneficiario di un trust estero che non è “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile”. In questo caso l’indicazione del quadro RW non differisce sostanzialmente dalla precedente ma il contribuente non è tenuto ad esibire il dettaglio dei beni all’Agenzia.

La colonna 6 accoglie il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore distinguendo tra: 1 valore di mercato; 2 valore nominale; 3 valore di rimborso; 4 costo d’acquisto; 5 valore catastale; 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti.

Anche questa colonna non dovrebbe essere compilata attesa la ragionevole pluralità dei beni del trust.

Nella colonna 19 va indicato la percentuale di partecipazione nella società o nell’entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo.

Nella colonna 20 va inserito il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo.

Le istruzioni precisano che in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione. Da ciò sembra desumersi, contrariamente alle indicazioni precedentemente date, come la colonna 2, in ipotesi di titolare effettivo, debba sempre essere compilata col codice 2 anche per i trust nazionali.

Di questo e molto altro parleremo nello Special Event dedicato al trust che si terrà a Bologna il prossimo 21 e 22 marzo. Per info e iscrizioni www.euroconference.it