22 Ottobre 2014

Trattamento fiscale delle attività “occasionali” delle asd

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Mossi dalla necessità di trovare
fondi per la sopravvivenza resa ancora più difficile dal grandissimo impatto che la crisi ha avuto sul settore del
non profit e in particolare in quello sportivo, sono sempre di più le associazioni sportive dilettantistiche, enti non commerciali, che decidono di organizzare
attività aperte al pubblico e momenti conviviali di vario genere in occasioni particolari, finalizzati proprio al
fundraising.
Posta la potenziale
natura commerciale dei proventi derivanti da simili operazioni, la specifica normativa esistente in materia consente alle associazioni sportive dilettantesche che hanno validamente effettuato l’opzione per l’adozione del regime fiscale di cui alla legge n. 398/91 di godere di rilevanti agevolazioni nell’assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti dalle raccolte fondi o da attività connesse “occasionali”.
Il comma 2 dell’art.25 della L. n.133/99 afferma, infatti, che per le
associazioni sportive dilettantistiche che
si avvalgono dell’opzione di cui alla
L. n.398/91,
non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a
due per anno e per un importo non superiore
al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:
  • i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’ art.143, co.3, lett. a del Tuir.
Con il D.M. del 10/11/99, al fine di dare certezza al requisito dell’“
occasionalità” previsto dalla norma, tale limite è stato fissato nella misura massima di € 51.645,69.
Fino al predetto limite, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche possono autofinanziarsi con le richiamate modalità, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile i proventi conseguiti.
Il decreto, nel definire il requisito dell’occasionalità, richiama due variabili:
  • un numero complessivo di eventi non superiore a due;
  • un limite massimo di proventi conseguiti pari ad € 51.645,69;
La soglia indicata, però, ha una valenza differente sotto il profilo dell’esenzione reddituale rispetto a quelle in materia d’imposta sul valore aggiunto.
Dal punto di vista delle imposte sul reddito, infatti, il limite di €51.645,69 rappresenta una sorta di
“franchigia”, purché ciò avvenga nell’ambito di non più di due eventi.
Quindi, in caso di superamento della soglia all’interno dei due eventi, concorreranno alla formazione del reddito solo i proventi eccedenti il predetto limite.
Dal punto di vista dell’
imposta sul valore aggiunto, trattandosi di soggetti in regime fiscale di cui alla legge
398/91, per cui
enti soggetti passivi iva già dotati di regolare posizione aperta ai fini di questa imposta, si ritiene che le somme ricevute per attività commerciali, anche se “occasionali”, debbano comunque considerarsi soggette a tassazione salvo che non si tratti di mere liberalità che, secondo i principi generali, non soddisfano il presupposto per l’imposizione.
Di diverso avviso è stata, invece, l’Agenzia delle Entrate che, nella pubblicazione “
L’Agenzia informa” relativa alle associazioni sportive dilettantistiche, con tanto di schemino riepilogativo, considera non imponibili ai fini iva i proventi conseguiti, valutando che il concetto di “
occasionalità” sia rappresentato dal numero massimo degli eventi: in pratica, si legge nel documento, anche per i proventi conseguiti oltre la soglia, se nel limite massimo di due eventi, spetterebbe comunque la non imponibilità ai fini iva per carenza dei presupposti applicativi del tributo.
In più, nella C.M. n.43/E/00 diffusa a chiarimento proprio alla disciplina agevolativa in commento, l’amministrazione scriveva proprio che: “
Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini Iva, è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell’ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell’Iva”
Un chiarimento esplicito in proposito sarebbe fortemente gradito.