6 Luglio 2017

Trasmissione telematica delle fatture: ulteriori chiarimenti del Fisco

di Alessandro Bonuzzi
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Con la risoluzione 87/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti, ad integrazione di quelli contenuti nella circolare 1/E/2017, sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 e dell’articolo 21 del D.L. 78/2010.

In particolare, il documento contiene le risposte ad alcuni dei dubbi sollevati dai professionisti, da Assosoftware e dalle associazioni di categoria. Le precisazioni del Fisco sono riepilogate nella seguente tabella.

TEMA CHIARIMENTO
1.Integrazione e rettifica della comunicazione È possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” anche oltre il 15° giorno dal termine di adempimento, ravvedendo l’omissione o l’errore ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 472/1997.
2.Invio comunicazione per “competenza”

I dati riferiti alle fatture emesse vanno sempre inviati “per competenza” in funzione del periodo di riferimento.

Pertanto, ad esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre del 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse con data dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.

Relativamente ai dati delle fatture ricevute, la “competenza” va riferita alla data di registrazione del documento.

3.Fatture emesse da “autotrasportatori” Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono comunicare i dati delle fatture emesse nel trimestre in cui il documento viene registrato sul registro Iva.

Al mittente sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà conseguenze sulle elaborazioni future.

4.Bollette doganali

I campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore devono essere obbligatoriamente compilati anche per le comunicazioni dei dati delle bollette doganali.

Nel caso in cui l’“Identificativo Paese” venga valorizzato con un codice Paese extracomunitario, l’“Identificativo Fiscale” può essere valorizzato liberamente.

Tuttavia, al fine non di creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che non consentono di disporre dell’informazione da riportare nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario, è consentito – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” .

5.Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

Nei campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture.

Peraltro, qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, le relative informazioni obbligatorie possono essere valorizzate con la stringa “Dato assente”.

Per le fatture semplificate, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

6.Fatture acquisto FCI ex articolo 74 Le fatture di acquisto fuori campo Iva ex articolo 74 del D.P.R. 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”.
7.Corretta valorizzazione dell’informazione “Tipo Documento

Nel caso in cui la stessa fattura riguardi sia cessioni Ue che prestazioni Ue, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni.

Pertanto, se il valore delle cessioni è maggiore rispetto a quello delle prestazioni, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.

Se la comunicazione riguarda una nota di credito di un acquisto intracomunitario, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato con il valore “TD04”.

8.Fatture “cointestate”

Nel caso di una fattura cointestata, emessa nei confronti di cessionari/committenti non soggetti passivi (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” va effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

L’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B) non si ritiene plausibile.

9.Operazioni di esportazione in “regime del margine” Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine vanno riportate con natura “N3”.
10.Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitarie

Per gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del D.L. 331/1993, va riportata:

  • la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e
  • la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.
11.Codice “Natura” per acquisti da contribuenti in regime agevolato Il codice “Natura” da riportare per le fatture ricevute da contribuenti minimi e forfettari è “N2”.

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