17 Febbraio 2014

Trasformazione progressiva e riduzione del capitale sociale

di Ennio VialVita Pozzi
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Si ipotizzi la seguente fattispecie: una Snc operativa desidera trasformarsi in una Srl per limitare la responsabilità patrimoniale dei soci, per una migliore immagine sul mercato e per favorire il successivo passaggio generazionale ai figli.

Il capitale sociale della Snc ammonta a 150.000 Euro e i soci desiderano ridurre lo stesso a 30.000 Euro. Come noto, infatti, se il capitale sociale è pari o superiore ai 120.000 Euro “scatta” l’obbligo di nomina del collegio sindacale (art. 2477 co. 2 del c.c.).

Analizziamo quindi la possibilità di ridurre il capitale sociale durante un’operazione di trasformazione progressiva.

Si ricorda, preliminarmente, come anche per le società di persone esista una norma volta a disciplinare la riduzione volontaria del capitale.

In particolare, l’art. 2306 del c.c. stabilisce che “la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia.”

Stesso iter civilistico è previsto nelle società di capitali. L’art. 2445 del c.c. per le società per azioni e l’art. 2482 del c.c. per le società a responsabilità limitata prevedono, infatti, che la deliberazione di riduzione del capitale possa essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.

Si può ipotizzare di porre in essere una trasformazione progressiva e contemporaneamente ridurre il capitale sociale senza dover attendere i 90 giorni?

Sul tema, i Notai del Triveneto hanno espresso parere negativo. In particolare, la massima K.A.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie ha affermato che nella trasformazione di società di persone in società di capitali, il capitale risultante dopo l’operazione non può essere inferiore a quello nominale anteriore alla trasformazione a meno che la riduzione sia necessaria per adeguarsi alla stima ex art. 2500 ter, comma 2, c.c., ovvero sia ritualmente adottata nelle forme della riduzione reale del capitale.

In sostanza, in ipotesi di trasformazione progressiva è possibile ridurre il capitale sociale solo se:

  1. il perito che redige la relazione di stima del patrimonio della società di persone evidenzia dei valori inferiori a quelli iscritti in contabilità; è quindi necessario ridurre il capitale. Sul punto si ricorda come sia necessario ridurre il capitale se il perito evidenzia valori inferiori mentre sia facoltativo recepire i maggior valori espressi;
  2. se si segue l’iter civilistico di riduzione volontaria del capitale sociale che potrebbe essere posto in essere prima dell’operazione di trasformazione o successivamente.

Come noto, la riduzione del capitale sociale è effettuata mediante atto notarile.

Sul punto è interessante citare la massima I.G.21 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie dove si afferma che in caso di riduzione volontaria del capitale ai sensi dell’art. 2482 c.c. bisogna distinguere tra efficacia della decisione e sua eseguibilità. La massima H.G.10, in relazione alle società per azioni, è identica.

Per quanto riguarda l’efficacia si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436 co. 5 del c.c. secondo la quale “la deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione”. La decisione di riduzione del capitale produrrà quindi i suoi effetti subito dopo l’iscrizione al registro imprese; diversamente, per quanto riguarda l’eseguibilità della decisione, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina sopra descritta.

In sostanza, ipotizzando di effettuare i due atti lo stesso giorno dal Notaio, l’efficacia della decisione di riduzione opererà una volta avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese; a seguito di tale iscrizione il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società e che dovrà risultare anche nel registro medesimo, dovrà essere il capitale nel minor importo definito dai soci.

Decorsi 90 giorni senza opposizioni da parte dei creditori, la delibera è “eseguita” senza un ulteriore intervento del Notaio.

Alla luce delle considerazioni proposte, in caso di riduzione del capitale al di sotto dei 120.000 euro, qualora non sussistano le altre condizioni poste dall’art. 2477 del c.c., non sarà obbligatorio il collegio sindacale sin dalla data di iscrizione della decisione nel registro imprese.