7 Dicembre 2016

Trasformazione omogenea progressiva e diritto di recesso

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il socio che non ha concorso alla decisione di trasformare una società di persone in società di capitali può esercitare il diritto di recesso. È quanto emerge dalla lettura dell’articolo 2500-ter codice civile secondo cui, salva diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di una società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione agli utili, fermo restando che al socio “che non ha concorso alla decisione” spetta il diritto di recesso.

La diposizione in esame (derogabile dallo statuto che potrebbe prevedere anche per tale delibera il consenso unanime dei soci quale regola tipica che governa le modifiche dello statuto delle società di persone) prevede quindi da un lato il diritto della maggioranza di procedere con la trasformazione della società in società di capitali, evitando quindi al socio di minoranza di impedire la crescita dimensionale che la maggioranza intende perseguire, e dall’altro una tutela in capo al socio che non intende avallare la decisione della maggioranza di procedere con la trasformazione. In merito ai soggetti cui spetta il diritto di recesso, come detto, la norma si riferisce a colui che non ha concorso alla decisione, con la conseguenza che il diritto di recesso spetta al socio dissenziente, al socio astenuto ovvero al socio che non ha partecipato alla decisione inerente alla trasformazione in quanto assente. In tutte queste ipotesi, infatti, il socio non ha concorso alla decisione di trasformare la società di persone in società di capitali.

Come anticipato, la tutela del socio che non ha concorso alla decisione si esercita con il diritto di recesso, le cui regole applicabili sono quelle relative alla società trasformata (ossia la società di capitali), tenendo conto che gli effetti della trasformazione decorrono dalla data di iscrizione nel Registro imprese della relativa delibera. È solo da tale momento che il socio è legittimato ad esercitare il proprio diritto di recesso, ragion per cui il egli esce dalla società post trasformazione. Focalizzando l’attenzione sulla trasformazione in società a responsabilità limitata, la disciplina è contenuta nell’articolo 2473 codice civile, il cui comma 3 si occupa di stabilire le regole per la valorizzazione della quota del socio recedente, stabilendo che il rimborso avviene tenendo conto del valore di mercato della partecipazione al momento del recesso. Il riferimento al valore di mercato comporta che si debba tener conto dei plusvalori latenti e dell’avviamento, con la conseguenza che il socio avrà diritto a vedersi riconosciuto l’effettivo valore della sua quota di partecipazione. In merito alle modalità di liquidazione, il successivo comma 4 stabilisce che il rimborso del valore della quota deve avvenire entro 180 giorni dalla data in cui è stato esercitato il diritto di recesso, e può avvenire anche indirettamente tramite l’acquisto della partecipazione da parte degli altri soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, ovvero da parte di un terzo. Laddove né i soci né i terzi siano disponibili ad acquistare la quota, allora la società procede al rimborso utilizzando le riserve disponibili ed il capitale sociale, fermo restando che se il capitale scende al di sotto del limite legale la società è posta in liquidazione, pertanto, il conseguente diritto di recesso viene meno ed il socio “ex recedente” partecipa alla liquidazione al pari degli altri soci. Per tutte le altre regole procedurali si rinvia a quanto previsto per le società per azioni (articolo 2437-quater codice civile) che per analogia si ritiene siano applicabili anche alle società a responsabilità limitata.

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La trasformazione societaria e la disciplina dell’abuso del diritto