31 Gennaio 2014

Telefisco in pillole

di Giovanni ValcarenghiSergio Pellegrino
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A seguire, si presenta una tabella riepilogativa di sintesi con le risposte fornite dall’Agenzia delle entrate nel corso della manifestazione di incontro con la stampa specializzata. Lo spirito è quello di fornire una sorta di indice per orientarsi tra i parare delle Entrate.

A titolo di precisazione, specifichiamo che:

  • il numero si riferisce alla risposta fornita dalle Entrate;
  • la colonna “I” vuole individuare il grado di interesse del tema trattato, con un livello misurato da 1 a 5;
  • la colonna “C” sta ad indicare il grado di condivisibilità della risposta fornita, ove 1 indica interpretazione positiva o estensiva, 2 interpretazione indifferente o meramente ripropositiva della norma, 3 interpretazione non condivisibile;
  • la colonna “note” fornisce un rapido spunto di sintesi.

 

 

ACCERTAMENTO

I

C

Note

1 Intimazione ad adempiere nella riscossione provvisoria

Nei giudizi avverso accertamenti esecutivi, l’Ufficio riscuote le somme dovute a seguito di sentenza notificando al contribuente un’intimazione di pagamento. In caso di errori, il contribuente può chiedere all’Ufficio il riesame dell’atto in autotutela ed, in difetto, l’intimazione può essere impugnata (previo svolgimento del procedimento di mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a 20mila euro).

2

2

Risposta che giunge ad una conclusione obbligata, salvo ammettere l’impossibilità di difesa
 

MEDIAZIONE

I

C

Note

2 Mediazione e termine per la costituzione in giudizio

Se nella causa è convolta anche Equitalia, il termine per la costituzione in giudizio è sempre fissato al termine della fase del confronto con l’ufficio. E’ erronea, pertanto, la posizione di Equitalia che contesta la tardiva costituzione, ritenendosi non interessata dalla fase della mediazione.

4

3

Risposta tecnicamente corretta che richiederebbe un intervento punitivo su Equitalia
3 Mediazione e accertamenti da redditometro

La mediazione, alle condizioni di legge, si rende obbligatoria anche per eventuali accertamenti sintetici, in relazione ai quali sia già stata promosso contraddittorio con l’Agenzia.

4

3

Letteralmente ineccepibile, ma nella sostanza non razionale
 

SANATORIA RUOLI

I

C

Note

4 Compresi anche i ruoli provvisori

Rientrano nella sanatoria anche i ruoli per iscrizione provvisoria in costanza di contenzioso

2

1

Risposta in linea con il tenore della norma
5 Cessazione della materia del contendere

La definizione di un ruolo per il quale pende giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, salvo la possibilità di proseguire la discussione per la debenza delle spese

2

2

Risposta in linea con lo spirito delle definizioni
6 Successiva vittoria in contenzioso

La eventuale vittoria in contenzioso in merito ad una controversia su un ruolo oggetto di definizione agevolata non determina mai la possibilità di ottenere rimborso.

2

2

Risposta in linea con lo spirito delle definizioni
 

SOCIETA’ DI COMODO

I

C

Note

7 Blocco IVA e irrilevanza dell’adeguamento al reddito minimo

Nel comparto delle società di comodo (non operative o in perdita presunta) le restrizioni all’utilizzo del credito IVA si producono anche nel caso di adeguamento del soggetto al reddito minimo.

5

2

Risposta scontata ed in linea con i precedenti di prassi
 

PERDITE SU CREDITI

I

C

Note

8 Deduzione perdite da crediti prescritti

La deduzione dello stralcio del credito per effetto di intervenuta prescrizione civilistica ha, da sempre, legittimato la deduzione della connessa perdita. E’ però ammessa, in tali casi, la possibilità di contestare una liberalità (non inerente).

5

2

Risposta in linea con le precedenti interpretazioni
 

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA

I

C

Note

9 Rilevanza fiscale obbligatoria

La rivalutazione dei beni di impresa comporta l’obbligo di versare l’imposta sostitutiva (quindi non può essere effettuata con sola valenza civilistica)

5

3

Ma l’Agenzia ha competenza a rispondere su questioni civilistiche?
 

IRAP

I

C

Note

10 Minusvalenze da eventi calamitosiEventuali minusvalenze derivanti dalla perdita integrale di beni in connessioni ad eventi calamitosi sono rilevanti ai fini IRAP nonostante siano classificate nell’area straordinaria del conto economico. Diversamente, si verificherebbero fenomeni di assoluta non rilevanza di poste del conto economico

4

1

Risposta in linea con i precedenti di prassi. Permane irrazionalità dell’IRAP
 

(RI)VALUTAZIONE RIMANENZE A COSTO SPECIFICO

I

C

Note

11 Irrilevanza maggiori valori su beni valutati a costo specifico

Così come è stata affermata la irrilevanza fiscale delle svalutazioni su beni merce stimati a costo specifico, del pari non assume rilevanza tributaria la eventuale iscrizione di maggiori valori.

4

3

Per rimediare alla discutibile risoluzione 78/E, si persevera nell’errore
 

LEASING

I

C

Note

12 Leasing per auto in uso promiscuo a dipendenti

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014, deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni).

5

1

Risposta desumibile dal testo della norma
 

FISCALITA’ INTERNAZIONALE E MONITORAGGIO FISCALE

I

C

Note

13 Incasso di plusvalenze da capital gains esteri

Le nuove norme sulle ritenute sui flussi in ingresso non hanno mutato le regole sulla individuazione dei soggetti tenuti alla applicazione delle ritenute stesse.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente per le proprie attività finanziarie detenute all’estero (esempio partecipazioni cedute con capital gain) non abbia rilasciato a un intermediario residente l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, l’intermediario che accredita in Italia i flussi reddituali derivanti da tali attività non è tenuto ad applicare il nuovo prelievo.

In tali casi, verrà applicata la imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi a cura del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo).

L’intermediario non è tantomeno tenuto ad applicare la nuova ritenuta d’ingresso a titolo d’acconto di cui all’art. 4, comma 2, secondo periodo, del Dl n. 167/90 quando le plusvalenze sono riferite a partecipazioni non qualificate.

3

2

Risposta più utile agli intermediari finanziari che non ai contribuenti
14

In relazione ad una quota di partecipazione in una società estera (in paese non collaborativo), il fatto che la medesima sia affidata in gestione o in amministrazione a un intermediario italiano che applica le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive sui redditi da esse derivanti, determina il regime di esonero dal quadro RW. Nell’esempio di partecipazione qualificata l’esonero spetta qualora l’intermediario applichi la nuova ritenuta a titolo d’acconto prevista per i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

4

1

Interpretazione in linea con il nuovo sistema di monitoraggio, che attribuisce rilevanza alla presenza degli intermediari
31 Delega ad operare sul conto estero della società

Non obbliga il delegato a compilare il quadro RW, in quanto trattasi di delega di funzione

4

1

Opportuna conferma di precedente orientamento
 

IMPOSTA SPECIALE DI BOLLO E CONTI CORRENTI SCUDATI

I

C

Note

15

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista per il pagamento dell’imposta annuale (riferita al valore del conto al 31/12 dell’anno precedente) la riservatezza si perde dal 1° gennaio dell’anno successivo, posto che per l’anno per il quale non ha pagato, l’imposta è prelevata in maniera forzosa dall’Agenzia.

Nel caso in cui l’intermediario abbia nel frattempo (dal 1° gennaio alla data del versamento) risposto negativamente a un’indagine finanziaria, deve provvedere a rettificarla tempestivamente

3

2

Interpretazione in linea con lo spirito della norma. Più utile alle banche che non ai contribuenti
 

BONUS MOBILI

I

C

Note

16 Bonus solo con interventi strutturali

La possibilità di godere del bonus mobili e arredi richiede la presenza di un intervento di natura “maggiore” che deve sempre riguardare gli interventi strutturali dell’immobile. Così è stata negata la possibilità di godere del bonus arredi se l’intervento a monte consiste nell’installazione di un impianto di allarme (intervento, quest’ultimo, che può godere della detrazione del 50%)

4

3

Continua la chiusura delle Entrate in presenza di una norma che non appare per nulla chiara
 

DEDUZIONE IMU DAL REDDITO

I

C

Note

17 Immobili strumentali per professionistiPer i lavoratori autonomi, l’IMU che consente la deduzione è solo quella relativa a fabbricati utilizzati in via esclusiva per lo svolgimento dell’attività.Nessuna deduzione per i fabbricati utilizzati in modo promiscuo.

4

1

Lettura che può essere condivisa, anche se poteva giungersi ad ammettere una deduzione forfetaria per i promiscui
18 Quale IMU si deduce e con che criterioL’IMU oggetto di deduzione è solo quella relative alle annualità del 2013 in avanti.

Per le imprese e per i lavoratori autonomi, l’IMU dal 2013 (e anni successivi) si deduce solo nell’anno di pagamento; quindi, quella del 2013, se pagata tardivamente l’anno successivo, si deduce nel 2014. Non sono deducibili interessi e sanzioni

4

3

Tutta da discutere l’esclusione della rilevanza delle somme IMU di anni pregressi. Lettura “anomala” dell’articolo 99 del TUIR
 

COMPENSAZIONI IMPOSTE DIRETTE OLTRE 15.000 EURO

I

C

Note

19 Calcolo soglia dei 15.000 euro e tipo di compensazione

La soglia dei 15.000 euro si riferisce a ciascun singolo tributo utilizzato in compensazione, e non alla sommatoria degli stessi.

Il limite non si applica alle compensazioni verticali.

5

1

Utile conferma che risolve il dubbio interpretativo più evidente
20 Momento di apposizione del vistoDiversamente dalle regole IVA, la norma non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi, le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto

5

1

Utile conferma ma non era possibile altra lettura
21 Residui crediti del 2012

L’utilizzo dei residui crediti del 2012, sino al termine di presentazione della prossima dichiarazione, non soggiace all’obbligo di apposizione del visto, anche in caso di superamento della soglia dei 15.000 euro.

5

1

Utile conferma ma non era possibile altra lettura
 

RIMBORSI IRPEF OLTRE 4.000 EURO

I

C

Note

22 Assenza detrazioni per familiari e riporto eccedenze

Gli importi a credito superiori a 4.000 euro derivanti da dichiarazioni prive di riporti di eccedenze da precedenti esercizi e di compilazione del prospetto dei familiari a carico non saranno oggetto di controllo preventivo da parte dell’Agenzia, con la conseguenza che i rimborsi verranno effettuati direttamente dai datori di lavoro

4

1

Utile conferma anche se si poteva desumere dalla norma
23 Eccedenze da precedenti esercizi

Il controllo preventivo dell’Agenzia, per le dichiarazioni con crediti superiori a 4.000 euro, scatta in ogni caso se è indicato un riporto di eccedenza dal precedente esercizio, a prescindere dalla circostanza che tale eccedenza sia stata generata da detrazioni per carichi familiari.

Invece, ove l’eccedenza sia stata utilizzata in compensazione su F24, la medesima non incide sulla posizione del soggetto, in quanto non indicata nel quadro F del modello 730

4

3

Lettura formalista ma complessivamente in linea con lo spirito della norma
24 Non rileva la composizione del credito

Ove il modello 730 chiuda a credito per importi superiori a 4.000 euro, l’intera eccedenza sarà oggetto di rimborso da parte dell’Agenzia, e non solo la eventuale minor quota riferibile alle detrazioni per carichi familiari e/o al riporto di eccedenze pregresse

4

3

Posizione sfavorevole ma derivante dalla norma.
 

ACCERTAMENTI BANCARI

I

C

Note

25 Presunzione legata ai prelevamenti

La presunzione legata ai prelevamenti può essere applicata solo in capo a soggetti che svolgono attività di impresa o lavoro autonomo, a prescindere dalla esistenza di un obbligo di tenuta delle scritture contabili (ad esempio, minimi)

2

2

Si conferma il contenuto della norma
 

REDDITOMETRO

I

C

Note

26 Spese per elementi certi

Nella ricostruzione del reddito rientrano anche le spese per elementi certi, quali quelle per la manutenzione ordinaria degli immobili e per acqua e condominio (parametrate ai metri quadrati effettivi delle abitazioni) e alle spese relative all’utilizzo degli autoveicoli (compresi moto, caravan, ecc., parametrate ai KW effettivi). Tali voci non sono state censurate dal Garante.

5

3

Tutta da discutere la chiave di lettura del parere del Garante. Trattasi comunque di forfetizzazioni che potrebbero essere non significative
27 Incremento del risparmio

La voce di incremento del risparmio sarà utilizzata dall’Agenzia per gli accertamenti; la stessa, infatti, non è stata interessata da censure da parte del Garante

5

2

Mero riferimento al decreto che nulla aggiunge allo stato dell’arte
28 Mancata presentazione al contraddittorio

In caso di mancata presentazione del contribuente all’incontro fissato per il contraddittorio, si rendono applicabili le sanzioni da 258 a 2.065 euro. Non risulta invece preclusa la possibilità di presentare successivamente documentazione probatoria

4

2

Non vi era dubbio che la presentazione successiva doveva essere ritenuta ammissibile
29 Incrementi patrimoniali

In sede di contraddittorio il contribuente potrà fornire ogni prova in merito alla copertura degli incrementi patrimoniali

4

2

Risposta insignificante che non entra nel merito
30 Dichiarazione omessa

Il possesso del CUD non legittima a considerare come avvenuta la presentazione della dichiarazione dei redditi; ciò ai fini del computo del termine per l’accertamento in caso di dichiarazione omessa

5

3

Era un valido spunto che poteva accorciare di 1 anno i termini di accertamento.
 

ATTIVITA’ ESTERE

I

C

Note

32 Attività finanziarie all’estero

Per la conversione si utilizza il cambio medio di dicembre e non quello di gennaio

3

2

Indicazione operativa non di natura tecnica